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Se faccio un incidente e non posso usare l’auto vengo risarcito?


Risarcimento del danno da fermo tecnico dell’auto dopo l’incidente stradale: necessaria la prova del pregiudizio economico.

A seguito di un incidente stradale, qualora l’auto debba rimanere in officina per diversi giorni al fine di essere riparata, il danno per il «fermo tecnico» può essere risarcito solo se il proprietario dimostra di aver subito un effettivo pregiudizio economico. La semplice circostanza di non aver potuto circolare con la propria macchina, dunque, non è un fatto di per sé risarcibile in automatico. È quanto chiarito dal Tribunale di Treviso con una recente sentenza [1].


Per comprendere meglio la questione ricorriamo a un esempio.


Immaginiamo una persona che subisce un incidente stradale causato dalla condotta imprudente e colpevole di un altro automobilista. Fortunatamente non riporta lesioni fisiche, ma la sua auto è quasi completamente distrutta. Così, non avendo i soldi per comprarne una nuova, la porta all’officina perché gli venga riparata. Lì però gli fanno presente che dovranno trattenere il mezzo per circa un paio di mesi, poiché i lavori sono numerosi e, in più, c’è da attendere che arrivino i pezzi di ricambio. Così, il danneggiato, nel momento in cui va a chiedere il risarcimento alla propria assicurazione, pretende non solo i soldi da versare al batti lamiere per le riparazioni – come da preventivo rilasciatogli – ma anche il danno per essere rimasto per 60 giorni senza la propria auto, costretto a chiedere passaggi, ad andare a piedi o a prendere un taxi (è il cosiddetto «danno da fermo tecnico»). L’assicurazione però gli nega quest’ultima voce di spesa perché non dimostrata. Lui ribatte e sostiene che è indubbio e non c’è bisogno di dimostrarlo – essendo la sua auto “fuori gioco” – di aver subito un pregiudizio ulteriore oltre alla spesa in sé e per sé della riparazione. Chi ha ragione? La sentenza in commento ci dà la soluzione. In caso di incidente stradale, per ottenere il risarcimento del danno a causa dello stop forzato dell’auto il proprietario deve provare la perdita economica subita, dimostrando a tal fine:

o la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo (ad esempio un auto in leasing, le ricevute del taxi, i biglietti dell’autobus o del treno);

oppure i mancati guadagni che avrebbe altrimenti realizzato grazie all’utilizzo del mezzo: si pensi al caso di un lavoratore autonomo – quale un agente di commercio – che essendo rimasto senza l’auto non abbia potuto neanche lavorare.

Quindi, il danneggiato può ottenere o l’una o l’altra indennità. Perché se è vero che ha sostenuto la spesa per procurarsi un mezzo alternativo non può essere vero che non ha potuto guadagnare, restando fermo a casa; così come è vero che, se è stato bloccato a casa, non ha sostenuto costi vivi per altri mezzi di locomozione.


Il danno da «fermo tecnico», dunque, non dipende dal semplice fatto di essere rimasti senza la propria auto e non scatta, perciò, in via automatica. Esso va ugualmente dimostrato con la perdita economica subita: o per via delle spese, oppure per la perdita di reddito.


Proprio con riguardo alla perdita di reddito, però, la sentenza in commento precisa un altro importante aspetto: il mancato guadagno «non può essere automaticamente determinato nella misura del volume d’affari [perso, n.d.r.], in quanto il mancato esercizio dell’attività implica anche minori costi d’esercizio». In sintesi, «il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo». Non si può chiedere, pertanto, nello stesso tempo, sia il danno da perdita di reddito e sia quello per l’uso di mezzi sostitutivi. Difatti, conclude il Tribunale «delle due l’una: o l’attore si è procurato altro mezzo per l’esercizio dell’attività nel periodo di indisponibilità del proprio, e allora il danno è pari al costo sostenuto per procurarsi il veicolo sostitutivo (ma non vi è alcun danno da perdita di reddito); oppure – come nel caso di specie – l’attore non ha avuto a disposizione alcun mezzo sostitutivo e ha dunque patito una perdita di reddito, che deve essere risarcita».

[1] Trib. Treviso, sent. n. 2190/2016 del 13.09.2016.

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