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Incidente stradale con lesioni, come procedere?



Piccole lesioni e colpo di frusta: se il danno biologico è fino a 9 punti si può ottenere il risarcimento più facilmente.

Diventa più facile ottenere il risarcimento a seguito di un incidente stradale con microlesioni, quelle, cioè, che abbiano comportato, per il conducente o il passeggero, un danno biologico fino a 9 punti di invalidità (tipico è il colpo di frusta): infatti la giurisprudenza della Cassazione ha superato il rigoroso indirizzo che richiedeva, ai fini dell’indennizzo assicurativo, una diagnosi strumentale (ad esempio una tac, una risonanza magnetica, i raggi, ecc.). Secondo un più recente orientamento [1] è ugualmente possibile ottenere il risarcimento delle lesioni subite a seguito di incidente stradale purché vi sia un accertamento del medico. Sarà poi quest’ultimo, secondo la propria discrezionalità, a valutare se sia necessario o meno procedere anche con l’esame diagnostico; ma è ben possibile che il professionista accerti la lesione e ritenga sussistente il danno anche senza bisogno di un supporto strumentale. C’è quindi un deciso cambio di rotta per il caso di incidente stradale con lesioni, o meglio con microlesioni. In questi casi, infatti, per procedere alla richiesta del richiesta del risarcimento per danni lievi come il colpo di frusta bisognerà solo recarsi al pronto soccorso e chiedere la visita specialistica e il referto medico. Anche solo con quest’ultimo certificato – senza doversi sottoporsi a raggi o altri esami “visivi” – sarà possibile poi recarsi all'assicurazione e chiedere l’indennizzo. La pratica assicurativa, come noto, potrà anche essere svolta da un avvocato il quale viene poi pagato direttamente dalla compagnia e non dal danneggiato.


Tornando al problema del colpo di frusta e a tutte le microlesioni per scontri tra autoveicoli, nel 2012 la legge [2] ha tentato di contenere le facili richieste di indennizzo per tutte quelle lesioni che non siano certe o individuabili con diagnosi strumentali (si pensi alle lesioni con una invalidità dell’1 o del 2%, spesso frutto di intenti speculativi ai danni delle assicurazioni): la norma consente la risarcibilità solo per quelle lesioni provate con raggi, tac, risonanze, ecc.


In particolare, la nuova legge ha stabilito che il danno permanente possa essere risarcito solo in presenza di un «accertamento clinico strumentale obiettivo», quando cioè il medico legale, al quale è demandato questo tipo di indagine conoscitiva, possa rilevare da un referto per immagini (come una radiografia o una risonanza magnetica) l’effettiva lesione. Anche la Corte Costituzionale ha sposato un’interpretazione più restrittiva [3] affermando che per «accertamento clinico strumentale obiettivo» si intende la presenza di un documento diagnostico «per immagini». È quest’ultimo – stando dunque a una interpretazione letterale della norma – l’unica condizione per il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità. Resta ovviamente la possibilità di ottenere comunque il risarcimento per tutti gli altri danni dimostrabili documentalmente come, ad esempio, quelli all'autovettura, i giorni persi di lavoro, ecc.


Ora però la Cassazione sposa un’interpretazione meno restrittiva e più favorevole agli automobilisti, stabilendo la non obbligatorietà delle radiografie per il risarcimento del danno da microlesioni provocate da incidente stradale. L’accertamento diagnostico, in particolare, è una scelta che fa il medico che visita il danneggiato: sicuramente la sua capacità professionale è in grado di accertare un danno anche con strumenti diversi dai soli referti per immagini.


Del resto, il danno, per quanto minimo, provoca sempre un disagio nella vittima, disagio che comunque va risarcito. Quindi le microlesioni possono essere indennizzate anche quando il loro accertamento si basi solo sulla sofferenza soggettiva raccontata al medico legale dalla vittima.

Dunque, da oggi in poi, chi è stato coinvolto in un tamponamento o in un altro scontro tra auto e, da questo, ha riportato sì delle lesioni fisiche, ma queste sono minime e non visibili oggettivamente (ossia non ci sono fratture, escoriazioni, contusioni, ecc.), potrà ottenere il risarcimento dall'assicurazione anche solo a seguito delle lamentate sofferenze “soggettive” (spossatezza, conati di vomito e nausea, rigidità muscolare, difficoltà a camminare), purché il suo patimento sia stato comunque accertato dal medico.


[1] Cass. sent. n. 18773 del 26.09.2016. [2] Legge n. 27/2012 [3] C. Cost. sent. n. 235/2014 e n. 242/2015.


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