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Autovelox, illegittimo in città senza polizia accanto



Illegittimo il provvedimento prefettizio che autorizza l’installazione di apparecchiature autovelox senza obbligo di fermo del conducente su strade urbane che non hanno le caratteristiche minime delle strade di scorrimento.


La multa con l’autovelox è legittima solo se vengono rispettate regole stringenti volte a garantire, all'automobilista, il diritto alla difesa. La regola generale vuole che, in città, tutte le violazioni del codice della strada, ivi compreso l’eccesso di velocità, debbano essere contestate immediatamente all'automobilista. La pattuglia deve cioè intimare lo stop al trasgressore e notificargli, in quello stesso momento, il verbale. In tal modo è possibile raccogliere eventuali dichiarazioni del conducente a propria discolpa, che potrebbero giustificarne la condotta (ad esempio: l’essere in corsa all'ospedale per un grave pericolo alla vita propria o altrui). Ma fermare l’automobilista finito nella trappola dell’autovelox non è sempre facile, né possibile. Succede nelle strade a scorrimento che attraversano le città, dove sia l’inseguimento del trasgressore che il suo arresto repentino potrebbe essere pericoloso per il traffico delle auto lanciate in velocità. Solo in questi casi, dunque, non è necessario fermare l’automobilista nell'immediatezza.


Ma devono ricorrere due condizioni:


si deve trattare di strade urbane di scorrimento che, secondo la definizione del codice della strada, sono quelle strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate; ci deve essere un decreto del Prefetto che individua la strada urbana di scorrimento su cui è possibile l’autovelox. La strada deve però avere i requisiti di cui al punto precedente. Pertanto è illegittimo il provvedimento prefettizio che autorizza l’installazione di autovelox, per rilevare l’andatura dei veicoli, su una strada urbana priva delle caratteristiche appena indicate.

Fuori da quest’unica ipotesi, in città non è legittima la multa con autovelox se non c’è la polizia accanto a fermare subito il trasgressore. È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza pubblicata ieri [1]. In tema di multe con autovelox – afferma la Suprema Corte – il provvedimento del Prefetto che individua le strade lungo le quali è possibile installare gli apparecchi di controllo elettronico della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente [2] può includere soltanto le strade a scorrimento e non altre tipologie. La regola resta quella secondo cui, sulle strade in città o che, comunque, rientrano tra quelle urbane, è sempre necessaria la pattuglia che controlli il funzionamento dell’autovelox e intimi l’alt all'automobilista. È possibile un’eccezione solo sulle «strade urbane a scorrimento» secondo le caratteristiche indicate dal codice della strada (carreggiate indipendenti tra loro o separate da spartitraffico; ciascuna carreggiata deve avere almeno due corsie più quella eventualmente destinata ai mezzi pubblici; a destra vi deve essere lo spazio per una banchina pavimentata e marciapiedi; le intersezioni con altre strade devono essere regolate da semafori). Invece, la strada priva delle suddette caratteristiche “minime” non può essere classificata come «strada urbana di scorrimento» e, pertanto, non consente l’utilizzo dell’autovelox senza la polizia.


Con la conseguenza che se, in questi casi, il cittadino si vede recapitare direttamente a casa una multa per autovelox rilevata in città o su un qualsiasi tratto di strada urbana non «a scorrimento» può impugnarla davanti al giudice di pace entro 30 giorni oppure entro 60 giorni al Prefetto.

[1] Cass. ord. n. 5532/17 del 6.03.2017. [2] Art. 4 d.l. n. 121/02.


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