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Auto bloccata per fermo: si deve pagare il bollo?



Non è detto che il fermo amministrativo sospenda il pagamento del bollo auto: differenza tra fermo amministrativo e fermo fiscale.

Auto bloccata per fermo iscritto al Pra: si deve pagare comunque il bollo auto?

La “speranza” di esenzione discende da un decreto legge [1] che esclude il pagamento del bollo auto in caso di «indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione». Nella norma non si fa, in realtà, alcun riferimento al fermo amministrativo ma in molti ritengono che quest’ultimo possa essere qualificato come un provvedimento determinante, di fatto, l’indisponibilità del veicolo e quindi sia idoneo a comportare l’esenzione del bollo auto.


Al di là delle interpretazioni giuridiche contrastanti, come fare per sapere con certezza se il bollo deve essere pagato nonostante il fermo amministrativo? Il discorso varia in base alla natura del provvedimento di fermo, se iscritto dall'Agente della riscossione o dalla Polizia.


Fermo fiscale iscritto da Equitalia

Se si tratta di fermo iscritto da Equitalia, è bene controllare cosa dispone la legge della propria Regione.


La Corte Costituzionale [2] ha infatti ritenuto legittime le leggi regionali che prevedono il pagamento del bollo auto anche per chi ha subito il fermo amministrativo fiscale (per esempio Toscana ed Emilia Romagna).


La legittimità di tale previsione discende dal fatto che il fermo amministrativo fiscale, in sé considerato, non comporta in realtà la sottrazione o perdita di possesso del veicolo, il quale resta comunque nella disponibilità del proprietario (pur non potendo questi circolare). Il bollo auto è una tassa sulla proprietà e non sulla circolazione del mezzo.


Il fermo fiscale, iscritto da Equitalia per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, rappresenta una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo.


Il fermo non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.


Dunque, la legge regionale che non preveda la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione, non si pone, dunque, in contrasto con la legge statale che prevede l’esenzione dal tributo e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

In sintesi allora, chi ha subito il fermo auto dovrà informarsi circa la disciplina applicata dalla propria Regione e verificare se questa ha previsto o meno un’esenzione dal pagamento del bollo auto. Solo in quest’ultimo caso sarà esentato dal pagamento del bollo; altrimenti dovrà versarlo.


Fermo amministrativo iscritto dalla Polizia

Diverso dal fermo fiscale, è il fermo amministrativo vero e proprio, disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale. Quest’ultimo è infatti previsto, come misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a seguito di gravi violazioni del codice della strada.

Il fermo amministrativo disposto dalla Polizia comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo; il trattenimento del documento di circolazione presso l’organo di polizia; l’obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli; e la confisca, oltre all'applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.


In questo caso si configura una vera e propria sottrazione del veicolo e deve quindi applicarsi la disposizione di legge, sopra citata, secondo la quale il bollo auto non deve essere pagato se il proprietario si trova «nell'indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione».


[1] Art. 5, c. 36, D.l. n. 953/1982. [2] Corte Cost. sent. n. 47/2017.


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