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La prescrizione in caso di incidente stradale



Fondo vittime della strada: per l’incidente 10 anni di prescrizione. Il termine di due anni per l’azione di risarcimento contro l’assicurazione non vale se l’auto non è assicurata o non viene identificata.

Quanto tempo abbiamo per fare causa all'assicurazione per ottenere il risarcimento in caso di incidente stradale? Il codice civile [1] stabilisce che il termine di prescrizione è di due anni.


Stesso discorso vale anche quando l’incidente è stato provocato da un’auto non assicurata o che, dopo l’incidente, è scappata, rimanendo ignota. In questi casi, infatti, la prescrizione per chiedere il risarcimento al Fondo Vittime della Strada è sempre di 2 anni.


Tuttavia, l’azione di rivalsa che il Fondo Vittime della strada può esercitare verso il responsabile del sinistro, dopo aver risarcito il danneggiato, è di 10 anni. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [2]. La legge [3] stabilisce che l’impresa designata dal Fondo di Garanzia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno al danneggiato dall'auto senza assicurazione o rimasta non identificata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.


Secondo la corte, in tema di assicurazione civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada [3] non è soggetta al termine di prescrizione biennale ma a quello decennale. E questo perché il diritto alla rivalsa non deriva dall'incidente.


Per gli incidenti causati da buche stradali o altre insidie e trabocchetti nascosti sull'asfalto, vale il termine ordinario di cinque anni. Cinque anni, dunque, per chiedere il risarcimento al Comune per i danni subiti dall'auto caduta con una ruota in una fossa insidiosa lasciata dall'amministrazione sul manto stradale.


Diverso è infine il discorso se il sinistro stradale comporta l’applicazione di una sanzione penale. Se il fatto posto dall'automobilista responsabile dell’incidente è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga questa trova applicazione anche in sede civile (anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non degli autori del reato ma di chi del reato deve rispondere a titolo di responsabilità indiretta anche se rimasto estraneo all'accertamento penale).


note [1] Art. 2952 cod. civ. [2] Cass. sent. n. 8159/17. [3] Che agisce ex articolo 29 della legge 990/1969.


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