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Autovelox: multa valida senza il cartello con l’avviso


Anche se non c’è il cartello con la segnaletica che avvisa l’automobilista della possibilità di controllo elettronico della velocità, la multa per autovelox potrebbe essere valida.

Si può impugnare la multa se, prima dell’autovelox, non c’è il cartello con l’avviso agli automobilisti della possibilità di controllo elettronico della velocità? In molti dicono di si. E, difatti, di primo acchito, si potrebbe essere tentati di dire che la contravvenzione per eccesso di velocità, elevata a mezzo di autovelox, è nulla se prima dell’apparecchio non vi è l’apposita segnaletica che indica la possibilità di un controllo. E invece l’affermazione non è corretta. Non sempre almeno. La questione era stata già sollevata da noi un paio di mesi fa nell'articolo Abolito l’obbligo del cartello con l’avviso. In buona sostanza la multa è valida anche senza il cartello con l’avviso. Ma ciò capita solo quando l’automobilista, provenendo da una strada, si immette su un’altra dove, prima dell’intersezione, era stato già fornito il suddetto avviso. In buona sostanza non esiste obbligo di ripetere la segnaletica dopo gli incroci, a beneficio di coloro che provengono da una diversa direzione. A dirlo è stata la Cassazione con un orientamento sposato di recente che, in pratica, ha detto addio all'obbligo dell’avviso prima dell’autovelox [1]. Ma procediamo con ordine.


La distanza tra la segnaletica e l’autovelox

L’anno scorso la Suprema Corte ha stabilito due importantissimi principi in materia di autovelox che, di fatto, hanno tagliato le gambe e numerosi ricorsi contro gli infernali apparecchi di controllo elettronico della velocità. Il primo dei due principi attinente alla distanza regolamentare che deve esservi tra il cartello e l’autovelox. E, secondo la Corte, non esistono norme che indichino a quanti chilometri debba trovarsi la segnaletica prima dell’autovelox. L’importante è che il cartello sia posto con «adeguato anticipo» rispetto all’apparecchio in modo da evitare brusche frenate degli automobilisti e, quindi, il pericolo di tamponamenti a catena. Il parametro, volutamente generico, dovrà essere valutato dal giudice, secondo la sua discrezionalità (con ampio potere a riguardo), tenendo conto delle condizioni del traffico e della velocità di percorrenza della strada stessa.


Le parole della Cassazione, abbastanza chiare nel loro significato, sono state le seguenti: «In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. Non è stabilita, peraltro, una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Deriva da quanto precede, pertanto, che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilievo la mancata ripetizione della segnalazione del divieto dopo ciascuna intersezione, per gli automobilistici che proseguano lungo la medesima strada».


Valida la multa senza cartello con l’avviso del controllo della velocità

Il secondo principio sottolineato dalla Cassazione è che non c’è alcun obbligo di ripetere la segnaletica di «controllo elettronico della velocità» tutte le volte in cui una strada è interessata da intersezioni con altre. Quindi, chi proviene da una via secondaria e si immette su una principale, ben potrebbe incontrare un autovelox di cui non ha avuto precedente informazione perché la segnaletica era posizionata sulla strada nella quale si è incanalato.


Come tutelarsi in questi casi? La Cassazione ha anche detto, di recente, che la distanza massima tra segnaletica e autovelox è di 4 km (leggi Cartello autovelox: quale distanza?). Pertanto, chi si immette in un’altra via saprà che, a tutto voler concedere, nei primi 4 km potrebbe trovare l’autovelox, mentre dopo tale limite il segnale andrà ripetuto.


[1] Cass. sent. 9770/16 del 12.05.2016. [2] Cass. sent. n. 7949/17.


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