top of page

Simulare un incidente stradale: cosa si rischia?



Anche l’assicurazione del danneggiato, che riceve la denuncia del falso incidente stradale, può sporgere querela.

Simulare un incidente stradale e denunciare il danno solo alla propria compagnia di assicurazione (secondo le forme del cosiddetto «indennizzo diretto») espone l’automobilista a una querela per truffa assicurativa. Non importa che a dover pagare i falsi danni sia la compagnia di controparte: anche questa è, infatti, parte lesa sostenendo le spese di istruzione della pratica e, quindi, subisce un danno. Il chiarimento è stato offerto dalla Cassazione con una sentenza pubblicata poche ore fa [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa si rischia a simulare un incidente stradale.


La querela per chi simula un incidente stradale e per il suo complice

Fingere di aver subito un incidente stradale solo per incassare il risarcimento dell’assicurazione espone a una serie di conseguenze. La prima di carattere penale. Difatti, il furbetto può ben essere denunciato da entrambe le assicurazioni: la propria (cui deve inoltrare l’istanza di risarcimento) e da quella dell’altro conducente (che deve materialmente pagare il risarcimento). Secondo infatti la Suprema Corte, la querela può essere sporta da tutte e due le compagnie, in quanto ciascuna delle due è da considerare parte lesa. Inoltre il procedimento penale può essere avviato non solo nei confronti di chi sporge la denuncia di sinistro, ma anche dal suo complice, ossia il proprietario dell’altra auto (quella che, nella messinscena, dovrebbe essere responsabile dell’urto). Dunque, nel caso in cui si simula un falso incidente stradale a querelare gli artefici della messinscena può essere anche l’assicurazione che riceve la denuncia oltre che quella chiamata in concreto a risarcire l’asserito danneggiato. Secondo la sentenza in commento, anche la società chiamata soltanto a gestire il sinistro deve ritenersi legittimata a procedere al pari di quella che dovrà risarcirlo: entrambe infatti hanno diritto a non veder depauperato il proprio patrimonio, seppure in misura diversa. È vero infatti che la compagnia gestionaria della pratica di sinistro liquida solo provvisoriamente il danno, ottenendo poi la compensazione dall’impresa del responsabile [3], ma è anche vero che la prima sostiene dei costi di apertura e gestione della pratica e dell’attività istruttoria.

In ogni caso la condanna per frode assicurativa può scattare anche se la compagnia scopre l’inganno e non versa il risarcimento (leggi: Falso incidente, reato anche se l’assicurazione non paga).


Falso incidente stradale e causa civile

L’assicurazione che si accorge del falso sinistro stradale, grazie alla perizia del proprio fiduciario – il quale, attraverso i punti di contatto tra le auto e una ricostruzione balistica dell’incidente – dovrà essere citata in causa. In tale ipotesi, chi ha simulato il sinistro sarà sottoposto a un non facile «onere della prova»: ricostruire un sinistro con falsi testimoni può essere apparentemente facile, ma le bugie non sfuggono al consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto «Ctu») nominato dal giudice. E in tal caso, ne consegue il rigetto della domanda. Risultato: il furbetto rischia, non solo di non ottenere la restituzione delle spese anticipate per l’avvio del giudizio (avvocato, contributo unificato, costi di perizia di parte, consulente tecnico d’ufficio, notifiche e bolli), ma anche di subire la cosiddetta «condanna alle spese processuali» ossia a dover pagare le spese sostenute dall'avversario (la compagnia di assicurazione). Senza contare che gli eventuali testimoni potranno essere denunciati dallo stesso magistrato che li ha sentiti per le false dichiarazioni fornite in udienza.


[1] Cass. sent. n. 24075/17 del 15.05.2017. [2] Art. 642 cod. pen. [3] In base all’art. 149, co. 3, Codice delle assicurazioni private.


Segui La Gentile S.r.l. sui principali social e su www.lagentile.eu

bottom of page