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Incidente: risarcimento allo studente che ritarda gli esami?


Non spetta in automatico il risarcimento del danno da perdita di chance lavorative per lo studente che abbia riportato lesioni serie a causa di un incidente stradale.

Non può un incidente stradale, per quanto grave, giustificare il diritto dello studente a ottenere l’ulteriore risarcimento del «danno da perdita di chance lavorative», oltre al normale indennizzo del danno morale. A tal fine è infatti necessario provare che il rallentamento degli esami sia stato determinato dall'infortunio e che ciò abbia altresì ritardato l’inserimento nel mondo lavorativo, con conseguente danno patrimoniale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente ordinanza [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo quando, in caso di incidente stradale, spetta il risarcimento allo studente che ritarda gli esami.


Il risarcimento del danno conseguente a un incidente stradale deve coprire il «danno non patrimoniale» riportato dal soggetto, ossia il danno biologico e l’invalidità conseguente all'infortunio. Tanto viene di norma quantificato sulla base di appositi criteri stabiliti, in via generale (sulla base dell’età e della percentuale del danno biologico) dalle tabelle fissate dal Tribunale di Milano. Oltre a ciò, se la parte dimostra di aver subito anche un danno economico, ha diritto alla compensazione delle spese sostenute (ad esempio visite mediche, medicine, fisioterapia) e al ristoro per il mancato guadagno conseguente alla paralisi lavorativa (è il caso, ad esempio, di un agente di commercio che, per tre mesi, non abbia potuto provvedere all'espletamento degli incarichi, con conseguente perdita della provvigione). Ma che succede se il danneggiato è uno studente e, in particolar modo, uno studente universitario? Sicuramente un infortunio può rallentare la preparazione di un esame, specie quando sia stato grave e abbia comportato un ricovero o un’operazione chirurgica. Ma tali inconvenienti rientrano nella normale liquidazione del danno non patrimoniale. Per ottenere invece il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di chance lavorative è necessario – sostiene la Cassazione – dare una prova specifica: in che modo lo stop forzato e la perdita magari di una sessione di esami può portare un ritardo nell'inserimento nel mondo di lavoro e, quindi, un mancato guadagno? Secondo la sentenza in commento – che ribadisce un indirizzo ormai costante in giurisprudenza – «l’accertata esistenza di un danno alla salute patito da un minore studente, anche se di non lieve entità, non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno», salvo che il danneggiato non provi concretamente che, a causa della lesione, «sia stato costretto a ritardare il compimento degli studi e di conseguenza l’ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri».

Se quindi non viene fornita questa specifica dimostrazione e il giudice non rileva alcuna incidenza negativa dei danni riportati dal danneggiato sulla sua capacità reddituale, non spetta alcun risarcimento ulteriore.


[1] Cass. ord. n. 11777/17 del 12.03.2017.


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