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Incidente con feriti: quando l’assicurazione non paga il risarcimento



Quando le lesioni sono di lieve entità e non possono né essere accertate da un’indagine strumentale né attestate dal medico non spetta alcun risarcimento.

Incidenti stradali con feriti: occhio a dire «mi fa male il collo» o «ho la spalla indolenzita e non mi posso muovere» se tali sintomi non possono poi essere accertati da un medico o da un’indagine strumentale (come una risonanza magnetica, i raggi X o una tac). Questo perché, il semplice dolore, affermato dall'automobilista ma non accertabile obiettivamente, non consente di ottenere il risarcimento dall'assicurazione. È quanto ricorda il Tribunale di Pordenone con una recente sentenza [1]. Questo perché, a seguito di una modifica legislativa intervenuta nel 2012 [2], è mutato il codice delle assicurazioni ed oggi non può essere risarcito il danno biologico permanente ove l’accertamento non avvenga attraverso una valutazione clinico strumentale obiettiva. Ma vediamo, più nel dettaglio, in caso di incidenti con feriti, quando l’assicurazione non paga il risarcimento.


Fino a qualche anno fa, dopo un incidente stradale di banale dinamica (ad esempio un tamponamento al semaforo) e privo di conseguenze rilevanti per i conducenti (anche dal punto di vista dei danni alle autovetture), ai conducenti coinvolti bastava recarsi in pronto soccorso e lamentare generici fastidi per farsi rilasciare un certificato medico. La prognosi così rilasciata consentiva di ottenere in media 2 o 3 mila euro di risarcimento dall'assicurazione. Era il cosiddetto «colpo di frusta» o la distorsione cervicale, che i medici non si sentivano di escludere quando il danneggiato riferiva sintomi come giramenti di testa, nausea, vomito. Così, il «collare» era quel minimo sindacale che ogni pronto soccorso prescriveva a chi veniva coinvolto in un incidente stradale con feriti quando non fossero riscontrabili lesioni più serie. È così intervenuta una riforma nel 2012 per limitare tali richieste di risarcimento che, nei fatti, secondo le stime, determinava un aumento delle polizze assicurative (peccato che, nonostante la modifica, le polizze siano rimaste invariate). In base all'attuale legge, il risarcimento del danno biologico (quello cioè per le lesioni fisiche) può essere accordato solo se i sintomi lamentati dal paziente possono essere accertati da un esame obiettivo, ad esempio con valutazione del medico o con una indagine strumentale (i classici raggi, la tac, la risonanza, ecc.). Addio quindi ai «mi fa male qui, mi fa male lì» se tali sintomi non possono essere verificati.


La sentenza in commento non fa che ribadire questi principi. È inutile fare causa all'assicurazione se questa non paga per un banale tamponamento che non abbia comportato danni fisici rilevanti o comunque evidenti. Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo al risarcimento per danno biologico permanente.

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La legge in particolare stabilisce quanto segue:


«In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

«Il danno alla persona per lesioni di lieve entità (…) [inferiore cioè al 9% di invalidità permanente; sono dette anche lesioni micropermanenti] è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». Quando c’è il riscontro medico legale, dunque, che accerti «visivamente» la lesione, non c’è bisogno dell’indagine strumentale. Secondo infatti la giurisprudenza, in questo caso, non c’è alcuna limitazione nelle modalità di riscontro»; è pertanto «sufficiente l’accertamento anche meramente visivo della lesione.


Ciò non implica – conclude la sentenza in commento – una assenza di tutela «a chi ha subito una lesione effettivamente accertata e provata con metodo scientificamente accertato e riconosciuto, ancorché in essenza di accertamento strumentale». Solo in ipotesi di «assoluta mancanza» di riscontro clinico, infatti, «i diritti inviolabili della persona possono essere bilanciati con altri principi quali il valore dell’iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore [3] ed il dovere di solidarietà sociale, secondo cui non è risarcibile il danno per lesioni di quei diritti che non superi il livello di tollerabilità che ogni persona inserita nel contesto sociale deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone [4]».


[1] Trib. Pordenone sent. n. 197/17 del 17.03.2017. [2] Art. 32 co. 3-ter legge 27/2012 che ha modificato l’art. 139 del codice delle assicurazioni. [3] C. Cost. sent. n. 132/1985. [4] Cass. sent. n. 26972/2008.


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