Incidenti stradali: se il danno dipende da un terreno privato

Smottamenti, frane, detriti, buche e altri pericoli sulla strada: anche se lo sbandamento dell’auto o l’incidente è causato dalla proprietà privata, l’amministrazione è responsabile.
Immaginiamo di percorrere una strada con la nostra auto quando, improvvisamente, dopo una curva, si apre uno scenario pericolosissimo: una grossa pietra, franata dal terreno adiacente al margine della strada, ha invaso l’intera corsia. Per non distruggere la macchina e non farci male, siamo costretti a una manovra improvvisa che, purtroppo, si rivela insufficiente a salvarci: la nostra auto sbanda e finiamo contro il muretto. A seguito di questo sfortunato incidente, chiediamo subito il risarcimento alla pubblica amministrazione, proprietaria della strada, per non aver garantito la corretta manutenzione del suolo pubblico e l’assenza di pericoli. Ma il Comune non ne vuole sapere e sostiene, a propria difesa, che l’insidia è derivata dal terreno vicino alla strada, che è di proprietà privata. Dunque abbiamo sbagliato soggetto a cui chiedere i danni e la domanda va presentata al relativo titolare. Chi ha ragione? La Cassazione ha più volte dato la seguente soluzione, così come confermato anche da una recente sentenza [1]: la pubblica amministrazione è colpevole se non provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada. Se non può farlo con immediatezza e celerità, spetta sempre alla PA vietare l’accesso alla strada resa pericolosa dai terreni limitrofi. Secondo l’interpretazione costante seguita dai giudici supremi, tra i doveri dell’ente proprietario della strada (e quindi anche dell’Anas per quanto riguarda le strade e autostrade che le sono affidate) vi è quello di garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Se non vi provvede è tenuto a risarcire i danni agli automobilisti anche quando la fonte del pericolo dipende dal terreno di proprietà privata. La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni occorsi agli automobilisti è di tipo «oggettivo», ossia scatta anche in assenza di colpa o malafede, poiché è collegata direttamente al fatto di avere la custodia della strada. Strada che, pertanto, va controllata anche quando l’incidente è stato determinato dalla cattiva o omessa manutenzione dei terreni a lato della strada anche se appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza [2].
Allo stesso modo, il Comune (o, comunque, l’ente proprietario del suolo) non può consentire al pubblico traffico l’attraversamento di un tratto di strada se prima non si è accertato dello stato dell’area e non abbia provveduto alla sua manutenzione, senza trascurare di controllare anche le condizioni dei terreni privati limitrofi [3].
Sempre secondo la Cassazione [4], il Comune, che consente alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. L’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della Pa, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima.
[1] Cass. sent. n. 3216/17 del 7.02.2017. [2] Cass. sent. n. 23562/2011. [3] Cass. sent. n. 3387/1979. [4] Cass. sent. n. 7/2010. Contra cfr. Cass. sent. n. 4480/2009.
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