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Incidente stradale: il danno da fermo tecnico va provato


La Cassazione ribadisce la tesi ormai prevalente: chi non può usare l’auto ferma in officina può chiedere il risarcimento, ma deve provare il danno subito.

Accade spesso che, a seguito di un incidente stradale, la nostra auto sia costretta ad una prolungata sosta in officina per le riparazioni dovute. In questo caso, il proprietario del mezzo può chiedere al responsabile del sinistro il risarcimento del danno da fermo tecnico, ossia del pregiudizio economico derivante dal mancato utilizzo del veicolo. La Cassazione, con una recente sentenza [1], ha affermato che il risarcimento non è dovuto in modo automatico, in quanto è onere di chi lo invoca provare l’esatto ammontare del danno subito. Vediamo tutto nel dettaglio.


Il danno da fermo tecnico: cos'è

Il cosiddetto danno da fermo tecnico è il pregiudizio subito dal proprietario dell’auto per il fatto di non poterla utilizzare per un determinato periodo, a causa di un incidente stradale. Accade spesso di dover sottoporre il veicolo coinvolto in un sinistro ad una sosta forzata, per la riparazione dei danni derivanti dall'incidente stesso. In questi casi il proprietario può chiedere al responsabile dell’incidente il risarcimento del danno per esser stato costretto a lasciare l’auto dal carrozziere o dal meccanico di fiducia, senza poterla usare.


Come può notarsi, il risarcimento del danno da fermo tecnico non riguarda i danni materiali riportati dalla vettura in conseguenza del sinistro. Non si tratta di un risarcimento richiesto per il danneggiamento della carrozzeria o di qualsiasi parte del veicolo. Al contrario, invocando il risarcimento del danno da fermo tecnico, il proprietario chiede di essere ristorato delle spese derivanti dal mancato utilizzo dell’auto (noleggio di un mezzo sostitutivo, uso di mezzi pubblici e così via) o del guadagno che sarebbe stato conseguito grazie al normale uso del mezzo stesso.


Le somme da risarcire: danno emergente e lucro cessante

Secondo il nostro codice civile, il risarcimento deve comprendere due elementi specifici: il danno emergente e il lucro cessante [2]. Il danno emergente riguarda la perdita economica subita dal soggetto a causa dell’evento dannoso. Per quanto riguarda il danno da fermo tecnico, quindi, il danno emergente è costituito, ad esempio, dalla spesa sostenuta per noleggiare un veicolo sostitutivo o per utilizzare mezzi pubblici.


Il lucro cessante sta ad indicare, invece, il mancato guadagno derivante dal fatto stesso: in pratica, l’utile che si sarebbe conseguito qualora l’evento dannoso non si fosse verificato. In relazione al danno da fermo tecnico, quindi, ci si riferisce al mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare il mezzo (classico esempio è quello del soggetto che usa l’auto per lavorare).


Entrambe le voci del risarcimento (danno emergente e lucro cessante) devono presentarsi quale conseguenza diretta ed immediata del fermo tecnico, causato a sua volta dall'incidente stradale.

Il danno va provato? L’orientamento tradizionale


Chiarito in cosa consiste il danno da risarcire, la domanda da porsi è la seguente: il danno da fermo tecnico va provato precisamente nel suo ammontare? Oppure, al contrario, il risarcimento è dovuto automaticamente, per il semplice fatto che il veicolo si trovi in sosta forzata e non possa essere utilizzato dal proprietario? Sul punto esistono due diversi orientamenti, uno dei quali può dirsi ormai recessivo. La giurisprudenza tradizionale [3], infatti, sostiene che il risarcimento del danno spetti al proprietario del mezzo per il solo fatto che quest’ultimo rimanga fermo in officina e sia, quindi, inutilizzabile. Secondo questo orientamento, infatti, il titolare del veicolo sarebbe costretto (nonostante il mancato uso dello stesso) a sostenere una serie di spese di gestione (si pensi al il bollo di circolazione e il premio di assicurazione), che gli andrebbero quindi risarcite in modo automatico. Un ulteriore danno scaturirebbe dalla svalutazione economica dell’auto in conseguenza del sinistro. A tutto ciò vanno ad aggiungersi le spese sostenute (ad esempio noleggio dell’auto sostitutiva, uso di mezzi pubblici o di taxi) ed il mancato guadagno derivanti dal fermo tecnico (impossibilità di lavorare).

Ebbene, secondo l’orientamento tradizionale – oggi minoritario – per ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico non occorre necessariamente allegare e provare l’esatto ammontare di tutti danni subiti. Il risarcimento è dovuto in modo automatico, per il solo fatto di non poter utilizzare l’auto ed a prescindere dall'uso a cui essa è destinata. L’ammontare del risarcimento stesso viene stimato in via equitativa dal giudice.


La Cassazione: il danno da fermo tecnico va provato

La Cassazione tuttavia, con una sentenza del 31 maggio scorso, ha aderito alla tesi che da qualche anno si fa strada nella giurisprudenza e che può dirsi oggi prevalente. Il danno da fermo tecnico va provato. Il risarcimento non è dovuto in modo automatico per il solo fatto di non poter far uso del veicolo. Colui che invoca il ristoro economico, dunque, ha l’onere di allegare e dimostrare l’esatto ammontare di tutti pregiudizi subiti, sia sotto forma di danno emergente che di lucro cessante. Ad esempio quindi, il proprietario deve dimostrare che l’auto viene normalmente usata per lavorare e che ciò non è stato possibile nel periodo considerato. La Cassazione contesta punto per punto le conclusioni dell’opposto orientamento. Innanzitutto si afferma che nel nostro ordinamento non esiste la figura del danno in re ipsa (ossia risarcibile ex se, anche se non provato). Al contrario, il sistema civilistico è improntato su una regola specifica: chi invoca il risarcimento deve provare di aver subito un pregiudizio concreto.


Quanto al pagamento delle spese di gestione (bollo e premio assicurativo) e del deprezzamento dell’auto, si afferma quanto segue. Riguardo al bollo, il giudici sostengono che si tratta ormai di una «tassa di possesso», da pagare indipendentemente dall'effettivo utilizzo del bene. Con riferimento al premio assicurativo, poi, esso non rappresenta una spesa inutile, atteso che l’auto potrebbe recare danno a terzi anche durante la sosta in officina (inoltre il proprietario potrebbe sempre chiedere una sospensione dell’efficacia della polizza). Riguardo al deprezzamento dell’auto, la Cassazione sottolinea come la perdita di valore del mezzo sia imputabile all'incidente stradale piuttosto che al fermo tecnico (che anzi consente di recuperare il valore del veicolo).


In definitiva, dunque, la Cassazione è chiara: colui che invoca il risarcimento del danno da fermo tecnico deve provare:

  • di aver subito effettivamente un danno;

  • l’esatto ammontare dello stesso.

  • Il valore del pregiudizio patito (e quindi del risarcimento da accordare) può essere stimato in via equitativa dal giudice solo qualora la determinazione del suo concreto ammontare risulti del tutto impossibile.

[1] Cass. sent. n. 13718/2017 del 31.05.2017. [2] Art. 1223 cod. civ. [3] Cass. sent. n. 13215/2015 del 26.06.2015; conforme, Cass. sent. n. 22687/2013 del 04.10.2013.


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