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Si può lasciare l’auto in doppia fila se ha subito un guasto?



In caso di stato di necessità o forza maggiore la multa può essere annullata anche se l’automobilista ha violato il codice della strada.

È vero: chi lascia l’auto in seconda fila commette una violazione del codice della strada ed è passibile di una contravvenzione. Inoltre se, con questa condotta, si impedisce a una persona di uscire o entrare nel proprio posto auto, oltre alla multa scatta il penale: scatta infatti il reato di violenza privata (leggi Parcheggio: è reato bloccare un’altra auto). Tuttavia quando vi sono cause di forza maggiore è possibile parcheggiare in doppia fila. Questo capita non solo quando, ad esempio, si devono acquistare dei farmaci salvavita, ma anche quando l’auto ha subito un guasto e non può camminare. In questo caso, la multa per l’auto in seconda fila va annullata. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con una recente sentenza.


Per capire la ragione per cui si può lasciare l’auto in doppia fila se ha subito un guasto occorre fare una premessa. Il codice della strada funziona un po’ come i reati: valgono cioè le cosiddette «cause di giustificazione», ipotesi cioè in cui non si può procedere alla punizione del colpevole in quanto sopraggiungono dei fatti o degli eventi naturali che tolgono al soggetto – che altrimenti sarebbe stato ritenuto colpevole – ogni volontà nell'accadimento. Insomma, l’illecito si compie in assenza di qualsivoglia sua volontà o colpa. Sicché questi non può essere ritenuto responsabile e non può neanche subire la punizione.


Una di queste cause di giustificazione è lo stato di necessità. In particolare, il codice penale [2] stabilisce che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». Un tipico esempio dello stato di necessità è la corsa dell’auto verso l’ospedale per trasportare un malato grave o, nel caso di divieto di sosta, lasciare l’auto in seconda fila per acquistare in farmacia un farmaco salvavita.


Un’altra causa di giustificazione è il caso fortuito o la forma maggiore. Stabilisce il codice penale [3] che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore». La forza maggiore è costituita da una forza della natura invincibile: si pensi a una alluvione che trasporti l’auto nel bel mezzo di una piazza, senza possibilità di rimozione finché non si asciughi l’asfalto. Il caso fortuito è un fatto imprevedibile che si verifica all'improvviso, eliminando ogni possibilità di resistenza o di diversa determinazione del soggetto e rendendo così inevitabile l’evento. È appunto l’ipotesi del guasto dell’auto che faccia fermare la macchina proprio in zona rimozione o in divieto di sosta.


Quindi, afferma la sentenza in commento, è legittimo lasciare l’auto in seconda fila e allontanarsi per cercare un meccanico o un carro attrezzi se il mezzo ha avuto un guasto e non può essere spostato. Sbaglia il poliziotto che, in una situazione del genere, elevi il verbale. Verbale che, pertanto, potrà essere impugnato davanti al giudice entro 30 giorni dalla sua notifica a casa dell’automobilista.


In ogni caso, poiché il vigile potrebbe essere all'oscuro dell’avaria che ha reso necessario lasciare l’auto in seconda fila, e pertanto – ritenendo di fare il proprio dovere – potrebbe elevare la multa, è sempre meglio lasciare un avviso ben in vista all'interno dell’auto, in prossimità del cruscotto. Diversamente, il giudice dovrà comunque annullare la contravvenzione, ma – proprio per tale incuria da parte del conducente – potrà compensare le spese processuali: in altre parole, pur non dovendo pagare la multa, il ricorrente dovrà provvedere da sé all'onorario del proprio avvocato e non otterrà il rimborso delle tasse processuali.


[1] Trib. Roma, sent. n. 2193/2017. [2] Art. 54 cod. pen. [3] Art. 45 cod. pen.


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