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Autovelox: segnalazione anche se in movimento



Scout speed montato dentro l’auto della polizia: per alcuni giudici il cartello con la segnalazione preventiva è obbligatorio.

Evitare gli autovelox è molto facile: basta non superare i limiti di velocità laddove si vede il cartello della segnaletica stradale con l’avviso «Controllo elettronico della velocità». Questo almeno in teoria. In pratica poi non è così semplice. Alcune sentenze, infatti, hanno scardinato l’obbligo della preventiva segnalazione finendo per rendere la presenza dell’autovelox una vera e propria variabile a sorpresa. Vediamo quando questo può succedere:

  • non esiste un limite minimo di distanza tra l’autovelox e il preventivo cartello di avviso: quest’ultimo deve solo essere collocato con «ragionevole anticipo» in modo da non consentire rapide e pericolose frenate. Si può trattare di pochi metri, come di centinaia: tutto dipende dalla strada e dalla velocità che su di essa si può raggiungere [1];

  • la distanza massima tra autovelox e la segnalazione del controllo elettronico della velocità può arrivare fino a 4 Km [2]: un lasso di spazio particolarmente elevato che, magari, può far ritenere a chi abbia trovato il cartello, che il pericolo della multa sia svanito (leggi: Autovelox: abolito l’obbligo del cartello con l’avviso);

  • in presenza di una intersezione, la segnalazione della presenza dell’autovelox non deve essere ripetuta a beneficio degli automobilisti che provengono dalla strada secondaria. Questi ultimi potrebbero essere del tutto ignari che, pochi metri prima dell’innesto, è posizionato, sulla strada principale, il cartello con l’avviso del controllo elettronico della velocità;

secondo diversi giudici, in caso di autovelox in movimento – si tratta del cosiddetto Scout Speed – la segnalazione della presenza dell’apparecchio montato sull'auto della polizia non è obbligatoria (leggi: Scout Speed: ci vuole il cartello stradale?).

Su quest’ultimo tema è intervenuta una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia [3] il quale, però, dà un’interpretazione differente e avverte: si può chiedere l’annullamento della multa elevata dall'autovelox in movimento – perché posizionato sul cruscotto dell’auto della polizia – se non c’è prima il cartello stradale.


Lo Scout Speed è l’evoluzione del Provida 2000: un autovelox che viene montato dentro la volante della polizia e che funziona anche – e soprattutto – quando quest’ultima è in movimento su una strada. L’apparecchio ha un radar che gli consente di misurare, in modo istantaneo, sia la velocità di chi procede nello stesso senso di marcia della pattuglia sia in quello opposto. È possibile anche utilizzare lo Scout da fermo, sempre in entrambi i sensi di marcia Nell'uso normale su strada, il radar ha un raggio d’azione che di fatto è limitato a qualche decina di metri, specie quando il traffico è intenso. Anche per questo le rilevazioni sui veicoli che circolano in senso opposto non sono quasi mai possibili su strade a carreggiate separate.


Secondo alcune sentenze, l’autovelox Scout Speed non necessita di alcuna segnaletica: a prevederlo sarebbe il decreto ministeriale delle infrastrutture del 15 agosto 2007: tale provvedimento esclude l’obbligo di pre-segnalazione in caso di controlli dinamici, nei quali peraltro viene sostanzialmente meno anche il requisito della visibilità dell’apparecchio, che normalmente è montato sul parabrezza dell’auto di servizio.


Di diverso avviso la sentenza in commento che, invece, fa leva sulla diversa previsione contenuta nel codice della strada, norma di rango superiore al decreto ministeriale e, pertanto, da preferire. Il codice stabilisce [4] che «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice». L’ampiezza di tale previsione farebbe sì che, nella stessa, debbano essere fatti rientrare anche gli Scout Speed. Dunque, l’obbligo del cartello con la pre-segnalazione della presenza dell’autovelox – obbligo previsto dal Codice della strada – si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un’auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto. C’è anche un altro aspetto che potrebbe rendere nulle le multe elevate dall'autovelox Scout Speed: visto che l’auto del trasgressore è in “avvicinamento” alla postazione della polizia e quest’ultima è in grado di conoscerne, in anticipo, la velocità, non c’è ragione di non fermarla per procedere alla contestazione immediata. Salvo che il verbale dia conto puntualmente del motivo che ha impedito agli agenti di intimare l’alt.


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[1] Cass. sent. n. 9770/16 del 12.05.2016. [2] Cass. sent. n. 7949/2017. [3] Gdp Reggio Emilia, sent. n. 286/17 del 22.03.2017. [4] Art. 142, co. 6 bis cod. str.

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