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Incidente auto non identificata o non assicurata: risarcimento




Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato: come ottenere il risarcimento dei danni con l’accesso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) [1] svolge la funzione di assicurare il risarcimento dei danni in caso di incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati o con imprese di assicurazione in liquidazione.


Il Fondo si finanzia coi contributi che tutte le imprese di assicurazioni operanti in Italia sono obbligate annualmente a versare alla Consap stessa per ogni singolo contratto assicurativo concluso.


Indice 1 Quando si può accedere al Fondo vittime della strada 2 Limitazioni risarcimento Fondo vittime della strada 3 Denuncia del sinistro 4 Procedura di accesso al Fondo vittime della strada 4.1 a) Sinistri causati da veicoli non identificati 4.2 b) Sinistri causati da veicoli non assicurati 4.3 c) Sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste successivamente in liquidazione coatta amministrativa 4.4 e) Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni. 4.5 f) Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

5 Termini risarcimento danni

Quando si può accedere al Fondo vittime della strada

L’accesso ai benefici del FGVS è consentito nei seguenti casi [2]:

a) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non identificati [3].

Le categorie di danno risarcibili sono:

danno alla persona; danno materiale, pagato con una franchigia di € 500,00 solo qualora si siano verificati danni gravi alla persona [4]. In caso di assenza di danni gravi alla persona, il danno a cose non viene risarcito;

b) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati [5].

Le categorie di danno risarcibili sono:

danno alla persona; danno materiale senza franchigia [6]; c) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa [7]. I danni risarcibili sono quelli alla persona e alle cose;

d) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario [8]. I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà oppure che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose;

e) allo scopo di ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio Economico Europeo (cioè dai paesi della Unione Europea, con l’aggiunta di Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni [9]. Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e alle cose. f) al fine di ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo [10] Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e alle cose;


g) Il FGVS è tenuto, inoltre, a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.


Limitazioni risarcimento Fondo vittime della strada

Il FGVS risarcisce i danni materiali con franchigia di € 500,00 solo nella ipotesi di danni causati da veicoli o natanti non identificati (v. lettera a) quando dall’incidente sia scaturito un danno grave alla persona. In caso contrario, il danno a cose non è risarcito.

Nelle altre ipotesi, non vi sono limitazioni al risarcimento del danno materiale.

Sotto il profilo del tetto massimo di risarcimento (c.d. massimale), il FGVS risarcisce:

nel caso di cui alla lettera a), fino ad € 5.000.000,00 per danni a persona per ogni sinistro ed € 1.000.000,00 per danni a cose per ogni sinistro (il c.d. massimale di legge); in tutti gli altri casi, il danno è risarcito nei limiti dei massimali di legge previsti per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

Denuncia del sinistro

La richiesta di risarcimento danni per tutte le ipotesi di intervento del FGVS sopra indicate deve essere, per legge, inoltrata, a mezzo racc. a/r a:

Consap S.p.A., presso la sede legale sita in 00198 Roma, Via Yser 14 cosiddetta “Impresa Designata” – cioè una compagnia di assicurazioni designata ogni triennio circa dall’ISVAP, ed individuata in base al luogo di accadimento del sinistro.

La lettera di denuncia del sinistro, dovrà contenere:

nome, cognome, codice fiscale e residenza delle parti coinvolte e dei danneggiati; estremi dei veicoli coinvolti nel sinistro, con indicazione del numero di polizza, della compagnia di assicurazioni, targa, marca, modello, colore, ecc – ovvero in caso di veicolo sconosciuto, elementi in grado di identificare il responsabile del sinistro; descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, con indicazione del nome degli eventuali testimoni (compresi indirizzi) e delle autorità intervenute (PS, CC, VdF, 118, Pol. Mun., ecc.);

i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito; certificazioni mediche, ricevute per spese mediche, esiti esami strumentali, ecc; attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; dichiarazione [11] attestante che il danneggiato non ha (ovvero ha) diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio l’INAIL per gli infortuni “in itinere”, ecc.)

indicazione del luogo in cui si trovano le cose danneggiate e dei recapiti per contattare il danneggiato al fine di valutare il danno.

È consigliabile, vista la complessità della materia e le limitazioni che derivano da una irregolare denuncia di danno, che la richiesta di risarcimento venga redatta da un avvocato, il cui onorario sarà pagato dalla Impresa designata alla liquidazione del danno. L’Impresa designata provvederà a rispondere alla lettera di denuncia, raccogliendo tutte le informazioni utili per la liquidazione del danno. La stessa potrà richiedere al danneggiato ulteriori informazioni: in tal caso, il termine per la liquidazione, si intende sospeso sino a quando il danneggiato non fornirà le informazioni domandate dalla compagnia.

L’impresa tratterà il sinistro provvedendo alla liquidazione del danno.

In caso di mancata liquidazione, contro l’Impresa Designata dovrà essere spiegata l’eventuale azione giudiziaria.


Procedura di accesso al Fondo vittime della strada

a) Sinistri causati da veicoli non identificati

La richiesta di risarcimento danni, da redigere con le modalità sopra descritte, deve essere inoltrata direttamente all’Impresa Designata competente per territorio e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’Impresa Designata provvederà ad indennizzare il danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’Impresa Designata.

b) Sinistri causati da veicoli non assicurati

La richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata direttamente all’Impresa Designata competente per territorio e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L’Impresa Designata provvederà ad indennizzare il danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’Impresa Designata [12].

c) Sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste successivamente in liquidazione coatta amministrativa


In questa ipotesi si distinguono tre diverse procedure.


1) Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata [13].

È il caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori non siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ovvero non si sia proceduto al trasferimento del portafoglio delle imprese in l.c.a. ad Imprese Cessionarie.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente all’Impresa Designata competente per territorio e alla Consap S.p.A. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’Impresa Designata provvederà ad indennizzare il danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dell’Impresa Designata e nel giudizio dovrà essere convenuto anche il Commissario Liquidatore.


2) Liquidazione dei danni a cura del Commissario Liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta [14].

La procedura si applica per i sinistri causati da veicoli assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente nei confronti del Commissario Liquidatore. L’eventuale azione giudiziaria deve essere esercitata nei confronti della Procedura.


3) Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria [15]:

La procedura si applica per i sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alle Imprese Cessionarie, nei confronti delle quali va anche esercitata l’eventuale azione giudiziaria.


Nel giudizio deve essere convenuto anche il Commissario Liquidatore.

d) Sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

La richiesta di risarcimento danni va inoltrata direttamente all’Impresa Designata competente per territorio e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’Impresa Designata provvederà ad indennizzare il danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’Impresa Designata [16].

e) Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni.

La richiesta di risarcimento danni va inoltrata direttamente all’Impresa Designata competente per territorio e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’Impresa Designata provvederà ad indennizzare il danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’Impresa Designata [17].

f) Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

La richiesta di risarcimento danni va inoltrata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’Impresa Designata provvederà ad indennizzare il danneggiato, ove ne ricorrano i presupposti. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’Impresa Designata.


Termini risarcimento danni

In tutte le ipotesi di intervento del FGVS sopra indicate [18], ad esclusione di quella relativa alla liquidazione del danno causato da imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa [19] l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP. La liquidazione, quindi, deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta di danno, salvo interruzioni della impresa designata (ad esempio per richieste di integrazione documentale).

Nell’ipotesi mancante (relativa alla liquidazione del danno causato da imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa) l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP.

[1] Istituito con la vecchia legge sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, L. 990/69, oggi in parte abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito C.Ass. oppure Dlgs 209/05).

[2] Art. 283 del C. Ass.

[3] Ipotesi art. 283 lettera a.

[4] Come da modifica introdotta dal Dlgs 198/2007.

[5] Ipotesi art. 283 lettera b.

[6] Modifica introdotta dal Dlgs 198/2007.

[7] Ipotesi art. 283 lettera c.

[8] Ipotesi art. 283 lettera d.

[9] Ipotesi art. 283 lettera d-bis.

[10] Ipotesi art. 283 lettera d-ter.

[11] Ai sensi dell’articolo 142, comma 2.

[12] Rientrando questa ipotesi nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), in giudizio deve essere convenuto anche il responsabile del danno.

[13] Art. 286 del Codice delle Assicurazioni Private.

[14] Art. 293 del Codice delle Assicurazioni Private.

[15] Legge n. 738 del 24.11.1978.

[16] NB Rientrando questa ipotesi nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), in giudizio deve essere convenuto anche il responsabile del danno.

[17] NB Rientrando questa ipotesi nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), in giudizio deve essere convenuto anche il responsabile del danno

[18] Vedi art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter.

[19] Ipotesi art. 283 lettera c.



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