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Incidente: il minore può delegare l’avvocato per il risarcimento



È valida la diffida inviata dall'avvocato all'assicurazione a seguito del mandato ricevuto dal minorenne ferito a seguito di un incidente stradale.

Se un minore si è fatto male a seguito di un incidente stradale e ha riportato ferite è verosimile che dovrà richiedere il risarcimento del danno all’assicurazione. Se al suo posto vi provvede – così come di norma avviene – un avvocato, quest’ultimo non ha bisogno di essere autorizzato dai genitori, ma può agire direttamente in forza del mandato ricevuto dal danneggiato, in nome e per conto cioè del minore. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente ordinanza [1]. In altri termini, secondo la Corte, in caso di incidente stradale, il minore può delegare l’avvocato per il risarcimento.


È valida la messa in mora per il risarcimento del danno avanzata dall'avvocato all'assicurazione in forza del mandato conferito dal minorenne. Anche se questi non ha ancora compiuto 18 anni, infatti, ha la capacità di compiere atti giuridici in senso stretto purché non gli provochino pregiudizio.


Secondo la sentenza in commento, «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore [2] integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale».

Al minore di età sono preclusi tutti quegli atti che comportino la perdita di un diritto o l’assunzione di un obbligo. Atteso che dalla richiesta di risarcimento non derivano per il minore effetti sfavorevoli, essendo rivolta all’acquisto e alla salvaguardia del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità civile automobilistica, questi certamente sarà senza dubbio capace di conferire mandato a un avvocato. Il minore è capace di porre in essere atti giuridici in senso stretto e quindi atti che costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati dalla legge, per il relativo compimento non essendo richiesta la capacità di agire.


[1] Cass. ord. n. 24077/17 del 13.10.2017.

[2] Ex art. 22, l. n. 990/69 (Termini per la proposta dell’azione di risarcimento).


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