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Revisione patente di guida in caso di incidente stradale


Illegittima la revisione della patente se manca il dubbio “ragionevole” sulla perdita dei requisiti psico fisici o dell’idoneità tecnica alla guida: a tal fine non basta aver provocato un incidente.

L’ufficio della Motorizzazione può procedere legittimamente alla revisione della patente di guida anche quando a causa di un singolo sinistro stradale sorgono dubbi sui requisiti psico- fisici o di idoneità tecnica dell’automobilista.

Affinché il procedimento di revisione della patente sia legittimo, occorre però che il sinistro stradale faccia emergere un dubbio “ragionevole” sull'idoneità del patentato , avuto riguardo alla dinamica dell’incidente e alla condotta tenuta dall'automobilista.

È quanto affermato da una recente sentenza del TAR Lazio [1] secondo cui il procedimento di revisione della patente non può essere espressione di un potere di controllo svincolato da ogni giustificazione.

La legge [2] prevede che gli uffici della motorizzazione o il prefetto possono disporre che i titolari di patente di guida siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.

L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

I giudici chiariscono che i provvedimenti di revisione della patente di guida non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma vengono adottati in conseguenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, essendo funzionali proprio alla verifica di tali requisiti necessari per il possesso della patente di guida.

Il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla “persistenza” dei requisiti e della idoneità, richiede l’instaurazione del contraddittorio, al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine alla misura applicabile ma anche a quella più idonea tra le varie misure possibili.

Ne deriva che il mero fatto inerente l’accadimento di un sinistro non può essere considerato di per sé un presupposto sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, qualora tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati.

In altri termini, la sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile, ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida, non esime dall'obbligo di motivare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati.

Dunque, affinché possa essere avviato il procedimento di revisione della patente, non può bastare il solo incidente stradale provocato dall'automobilista, ma occorre che la condotta obiettivamente accertata di quest’ultimo sia espressione, in base ad elementi sintomatici puntualmente indicati, della possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida.

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