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Targa auto: rischi se cambi una lettera col nastro adesivo


Modificare la targa dell’automobile con dello scotch nero integra il reato di falso. Modificare con il nastro adesivo nero la targa della propria auto costituisce un reato e, con l’avvio del procedimento penale, l’automobilista rischia molto di più di una normale contravvenzione per violazione del codice della strada. Non sono purtroppo pochi i conducenti che, per evitare di incorrere in sanzioni tutto sommato lievi e di carattere amministrativo, come la multa per autovelox, il passaggio con il semaforo rosso o la polizza auto scaduta, decidono di alterare una lettera della targa della propria auto mediante l’apposizione di una piccola striscia di scotch nero. Ed ecco che una “C” diventa “G” o una “O”, una “F” diventa “E”, una “J” diventa “U”, una “I” diventa “L” e così via. Ma ad operare così, per quanto microscopica possa essere l’alterazione, si rischia di cadere in guai molto più grossi di una semplice multa, sconfinando dall’amministrativo al penale. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione [1], la modifica anche di una sola lettera o di un numero della targa con del nastro adesivo nero incorre nel reato di falsificazione del supporto.

È vero: secondo l’orientamento ormai consolidato dei giudici, tutte le volte in cui la falsificazione di un contrassegno è facilmente individuabile anche ad occhio nudo (cosiddetto falso grossolano), il reato non può mai scattare, e questo perché la non idoneità della condotta a generare errore nei terzi e, soprattutto, nelle forze dell’ordine non può essere mai sanzionabile. Tuttavia, in questo caso, secondo la Suprema Corte, anche se la nuova lettera è visibilmente alterata, non si tratta di un falso innocuo perché detta modifica impedisce, comunque, una immediata identificazione del veicolo. La polizia deve essere in grado, anche a distanza, di poter verificare prontamente e senza sforzi, gli estremi di ogni veicolo, a prescindere peraltro dal fatto che questo sia già in contravvenzione o meno. Si è passibili di denuncia, infatti, anche senza aver superato i limiti di velocità, ma per il semplice fatto della modifica della targa. Con la sentenza in commento la Cassazione ha mutato il proprio parare rispetto a un precedente simile nel quale, invece, aveva ritenuto il reato di falso non sussistente: già, infatti, il codice della strada prevede una sanzione amministrativa per la messa in circolazione dell’auto con targa alterata. Sicché, in tale circostanza, la Corte aveva optato per l’applicazione della sola multa prevista dal codice della strada [2], essendo più speciale rispetto a quella prevista dal codice penale [3]. La vicenda

Prima di immettersi sull’autostrada, un automobilista aveva trasformato la lettera “C” della propria targa in una “O”, apponendovi una sottile banda di nastro adesivo nero. Fermato dalla polizia, l’uomo è stato denunciato per falsificazione della targa. Ricorso in Cassazione, il conducente ha fatto rilevare che, anche ad occhio nudo, l’alterazione era facilmente individuabile e non quindi tale da generare errore nelle forze di polizia. La Suprema Corte però gli ha dato torto: alterare una targa non rappresenta mai – secondo i giudici – un falso innocuo in quanto, così agendo, si impedisce l’immediata identificazione del veicolo. Insomma, il reato di falsificazione scatta anche se il metodo di alterazione è rudimentale.

[1] Cass. sent. 39804/2015 del 1.10.2015. [2] Art. 100, co. 12, cod. str. [3] Art. 489 cod. pen.

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