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Incidenti: se manca il guard rail, conducente risarcito


Non rileva se il sinistro poteva essere evitato con una condotta meno imprudente dell’automobilista: la mancanza di protezioni ai margini della strada fa scattare la responsabilità del Comune. Se l’effettiva causa dell’incidente stradale occorso all’automobilista è l’assenza di recinzioni ai margini della carreggiata (cosiddetto guard rail), l’ente proprietario della strada deve risarcire tutti i danni provocati al mezzo e alle persone, anche se il conducente abbia guidato in modo imprudente. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. La vicenda

La vicenda si riferisce ai danni lamentati da un terzo trasportato da un’auto il cui conducente, nonostante l’avviso acustico segnalante lo stato di avaria dei freni, aveva comunque proseguito la marcia. L’auto era poi finita in un burrone in coincidenza di un tratto di strada dove mancava il guard rail. L’ente ha una responsabilità oggettiva

Secondo la Cassazione, la responsabilità del custode o del gestore non si limita all’integrità della strada e della carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza. È vero: le regole di comune prudenza e i regolamenti in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore della strada l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti [2], la Suprema Corte ritiene comunque che la recinzione sia necessaria laddove tale oggettiva pericolosità sussista. Ma non solo, anche laddove non vi sia una intrinseca dannosità o pericolosità della strada per persone o cose, è necessario prevedere la recinzione: e ciò in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di cause esterne [3]. Pertanto, se il sinistro è stato – anche in parte – causato dall’assenza o dall’inadeguatezza di barriere di protezione come il guard rail, la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire i danni. Non rileva neanche la circostanza che, a determinare il sinistro stradale, abbia contribuito la condotta colposa dell’automobilista.

[1] Cass. sent. n. 9547/2015 del 12.05.2015. [2] Cass. sent. n. 6306/2013, n. 24529/2009, n. 15723/2011. [3] Cass. sent. n. 3651/2006.

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