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Curiosare dopo aver provocato un incidente stradale è reato


Fuga dal luogo del sinistro anche se non c’è stato alcun impatto tra l’auto e il pedone vittima. Non è necessario l’impatto tra l’auto e il pedone: il semplice fatto che quest’ultimo sia caduto per causa di un’auto obbliga il conducente di quest’ultima a fermarsi per prestare soccorso. Pertanto commette reato di fuga [1] chi, consapevole di aver determinato l’incidente, si limiti solo a rallentare la velocità per “curiosare” invece di soccorrere il ferito e attendere la volante per la ricostruzione dei fatti. Lo ha detto la Corte di Appello di Trento in una recente sentenza [1]. Ricordiamo infatti che, a differenza del reato di omissione di soccorso, il delitto di fuga dal luogo dell’incidente scatta per il solo fatto di aver provocato un sinistro, senza però bisogno di riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone. In questo modo si vuole evitare che gli automobilisti “scappino” prima dell’intervento delle autorità, impedendo così a queste ultime di effettuare i rilievi del caso e accertare le eventuali responsabilità. La vicenda Un automobilista non aveva rallentato in prossimità delle strisce pedonali, costringendo una signora ad accelerare per timore di essere investita. Nella corsa, la donna era però inciampata riportando alcune lesioni. La sentenza Inutile, quindi, sostenere che il pedone sia caduto da sé, senza che l’auto abbia avuto un effettivo ruolo nella dinamica dell’incidente: il conducente avvicinandosi alle strisce a gran velocità aveva creato una grave turbativa per i pedoni e, successivamente, ignorando chi già era su di esse e chi si apprestava ad attraversarle, aveva proceduto imperterrito, a gran velocità, costringendo i pedoni medesimi a reazioni di emergenza per non essere investiti.

Proprio in casi come questo è evidente il delitto di fuga che scatta per il solo fatto che l’automobilista, consapevole di aver determinato un danno a terzi con la sua condotta, non si fermi per ricostruire l’accaduto e assicurarsi delle condizioni dell’infortunato. Anche il semplice fatto di rallentare per curiosare non è sufficiente ad escludere la colpevolezza. Il codice della strada [1], difatti, impone a ogni automobilista, in caso di incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, con danno alle persone, di fermarsi, per garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro.

[1] Art. 189 co. 6, cod. str. [2] C. App. Trento sent. n. 243/2014.

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