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Incidente stradale e danno da guard-rail: chi risarcisce?


Auto o moto finita contro il guardrail in precarie condizioni e fuori dalla guida: il risarcimento del danno è negato se il conducente vi va a sbattere per colpa della propria guida. Guardrail in cattivo stato di manutenzione o, in alcuni casi, del tutto assente: a volte potrebbero evitare gli incidenti, altre volte aumentano addirittura i danni portando persino alla morte del conducente e delle persone a bordo, altre volte ancora nulla possono fare contro la velocità pazza degli automobilisti. Quando è possibile chiedere il risarcimento del danno per un incidente stradale verificatosi in prossimità di un guardrail tenuto in pessime condizioni di manutenzione o del tutto assente? La Cassazione ha stilato le sue regole in una serie di sentenze, da ultimo ribadite in quella dello scorso 7 luglio [1]. Eccole. Guardrail assente

Nel caso in cui la strada non sia munita di alberi o guardrail idonei a bloccare l’auto sbandata durante la marcia, la società autostradale è responsabile dei danni procurati sia al conducente che al mezzo; ma ciò solo a condizione che, ricostruendo la dinamica del sinistro, si possa dimostrare che, qualora vi fosse stata la protezione ai margini della strada, i danni sarebbero stati assenti o inferiori. Diversamente, se la presenza del guardrail non avrebbe comunque potuto bloccare l’incidente e i danni (spesso mortali) sarebbero stati comunque gli stessi, alcun risarcimento è dovuto al proprietario del mezzo. Infatti, in tale ipotesi, l’unica causa del sinistro e delle conseguenti lesioni è l’automobilista, mentre nessuna incidenza ha avuta l’assenza delle barriere. Leggi, a riguardo, “Incidente su strada senza guardrail: risarcimento non assicurato”. Guardrail in cattivo stato di manutenzione

Sicuramente è dovuto il risarcimento del danno nel caso in cui il guardrail divelto dalla sua sede e non segnalato sia stato esso stesso la causa dell’incidente. Si pensi al tubo sporgente perché uscito fuori dalle dighe, contro il quale l’automobilista sia andato a sbattere nonostante la sua condotta di guida prudente. Diverso il caso in cui il guardrail sia sì in pessimo stato di manutenzione, ma l’incidente sia stato provocato dalla condotta dell’automobilista e quindi a prescindere dal fatto che la barriera sia rovinata. In tal caso è possibile applicare il concorso di colpa e un risarcimento diminuito in relazione alla gravità di colpa del conducente. Tuttavia, se dovesse risultare che la funzione assorbente propria del guardrail poco avrebbe potuto fare contro la violenza dell’impatto, sicché l’incidente avrebbe avuto gli stessi effetti drammatici, il risarcimento viene negato (a riguardo leggi “Incidenti stradali: se il guardrail è rovinato”). Nella vicenda di specie un motociclista perdeva la vita dopo essere andato a sbattere contro un guardrail che si trovava in pessime condizioni a seguito di un precedente incidente. Tuttavia, secondo i giudici «la perdita di controllo della moto è avvenuta prima e a prescindere dall'impatto con il guardrail», la cui deformazione peraltro era segnalata e visibile. Ciò significa che, alla luce del «rapporto della Polizia stradale» e della «testimonianza dell’automobilista che seguiva a breve distanza la vittima», era evidente la responsabilità dell’uomo alla guida della moto, la cui «condotta», sottolinea la sentenza, «ha avuto efficienza causale esclusiva e autonoma nella produzione dell’incidente».

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 maggio – 7 luglio 2016, n. 13948 Presidente Vivaldi – Relatore Spirito

Svolgimento del processo La L. ed i N. citarono in giudizio risarcitorio l’Autostrade per l’Italia spa per i danni subiti a causa del decesso del loro congiunto, G.N., a seguito di sinistro stradale. Essi sostenevano che la vittima, a bordo del suo motociclo, era andato ad urtare un piantone del guardrail, divelto a causa di un precedente incidente, perdendo il controllo del mezzo. La domanda è stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa città. Propongono ricorso per cassazione gli eredi della vittima attraverso cinque motivi. Risponde con contro ricorso la società Autostrade. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo, lamentando la violazione di una serie di disposizioni regolamentari concernenti la costruzione e la manutenzione delle strutture di sicurezza autostradale, censura la sentenza laddove afferma che, nonostante la deformazione, la funzione del guardrail di contenere la traiettoria del veicolo era stata assolta. Sostengono i ricorrenti che nessuna imprudenza può essere imputata alla condotta di guida della vittima e che l’evento s’è verificato a seguito dell’urto contro il piantone (ostacolo non segna lato, imprevedibile ed estraneo) disarticolato dalla barriera metallica, che risultava divelta e ripiegata all'interno dello spartitraffico, praticamente inutilizzabile nella sua essenziale funzione di ridirezione e riposizionamento del mezzo.

Il secondo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) censura la sentenza per non aver fatto applicazione, in considerazione della responsabilità contrattuale della società convenuta, della disposizione dell’art. 1218 c.c., così da accogliere la domanda risarcitoria in assenza di prova circa l'imputabilità dell’inadempimento.

Il terzo motivo (violazione di legge) sostiene che nella specie era provata l’esistenza dell’insidia-trabocchetto attraverso una missiva della società Autostrade dalla quale risulta che era stato consentito che il piantone in questione rimanesse divelto per ben 18 giorni dopo il precedente incidente.

Il quarto motivo censura la sentenza per non aver fatto applicazione della disposizione dell’art. 1227 c.c.

11 quinto motivo censura la sentenza per avere omesso di valutare gli atti dell’indagine penale. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono tutti inammissibili. Essi tendono,attraverso considerazioni in fatto ed in maniera non autosufficiente, a conseguire dalla corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori emersi in atti e, dunque, un nuovo e diverso giudizio di merito sulla dedotta responsabilità della società autostradale. In particolare, i giudici del merito hanno accertato che la perdita di controllo del mezzo, da parte del motociclista è avvenuta prima ed a prescindere dall'impatto con il guardrail (la cui deformazione era segnalata e visibile), deducendo la circostanza dal rapporto della Polizia Stradale e dalla testimonianza dell’automobilista che seguiva a breve distanza la vittima. La sentenza impugnata ha, poi, risposto in maniera compiuta e coerente alle obiezioni che tuttora i ricorrenti pongono (ossia che una protezione integra avrebbe consentito il dolce riposizionamento su strada del motoveicolo) spiegando che la funzione assorbente propria del guardrail ben poco avrebbe potuto contro la violenza dell’impatto.

Si tratta di accertamenti e valutazioni di merito che hanno fatto dedurre al giudice che la condotta della vittima ha avuto efficienza causale esclusiva ed autonoma nella produzione del sinistro, tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode autostradale. Accertamenti e valutazione che, siccome congruamente e logicamente motivati, sono incensurabili in cassazione. L’esclusione di ogni nesso causale tra lo strato della barriera ed il sinistro, risolve ogni questione sia riguardo ad un eventuale concorso colposo della società, sia riguardo alla prova in tema di responsabilità contrattuale. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.800,00, di cui € 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 qua ter, del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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