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Incidenti: chi rifiuta l’alcol test è tenuto ad altre prove


In caso di omicidio stradale, chi dice no al palloncino deve sottoporsi a prelievi di sangue, capelli o mucose. Anche se ci sono pareri discordanti. Il rischio è altissimo: tranciare o rovinare una vita e poi farsi fino a 12 anni di galera. Sono le drammatiche conseguenze che può avere un incidente stradale provocato da chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Non tutti gli incidenti gravi sono provocati da automobilisti in stato di alterazione fisiologica. Ma è dovere degli inquirenti accertare che chi ha provocato una disgrazia non abbia mandato giù qualcosa di troppo. Ed è un dovere anche di chi ha causato l’incidente sottoporsi agli esami che gli verranno chiesti. Non basta dire no al palloncino. Il codice di procedura penale ha introdotto la possibilità per gli inquirenti di accertare le condizioni in cui era alla guida un indagato per omicidio stradale [1] o per lesioni gravi o gravissime sulla strada [2]. Può farlo [3] attraverso “atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale”, anche in modo coatto se l’imputato dovesse rifiutarsi di sottoporsi ai test sul tasso alcolico o sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questi accertamenti possono essere disposti dal pubblico ministero anche oralmente, purché lo confermi per iscritto ed entro 48 ore chieda la convalida in proposito al gip. L’avvocato difensore dell’imputato deve essere avvisato ed ha la facoltà di assistere alla perizia con l’aiuto di un proprio consulente tecnico. C’è, però, chi storce il naso quando si parla di prelievo del sangue coercitivo per appurare lo stato di ebbrezza o l’eventuale assunzione di droghe di chi ha provocato un incidente grave. Alcuni magistrati ritengono che il codice di procedura penale, negli articoli citati, non faccia un riferimento esplicito a questo tipo di test tra quelli che possono essere fatti in modo coatto. Altri, invece (la maggior parte), spiegano come il codice contenga una formulazione esemplificativa e non esaustiva. Che citi, cioè, solo alcuni esempi degli accertamenti coatti ma che ne dia la possibilità di effettuare degli altri. Anche in caso di prelievo ematico, il legale dell’imputato deve essere avvisato in modo tale che assista, insieme al suo consulente, al test. Se così non fosse, l’esame potrebbe essere dichiarato nullo.

Se l’incidente non è (solo) colpa di chi è alla guida

Com'è facile immaginare, nella maggior parte degli incidenti con morti o feriti gravi la colpa ricade su uno degli automobilisti coinvolti, sia per un suo comportamento scorretto al volante sia perché alterato da droghe o alcol. In quest’ultimo caso, abbiamo appena visto come può essere accertata la responsabilità di chi ha provocato la disgrazia. Ma il lavoro degli inquirenti non si ferma ai test, più o meno coatti. Anche perché da questo lavoro possono emergere le poche, rare attenuanti che vengono concesse di fronte al reato di omicidio stradale. Non mancano, infatti, i casi in cui l’automobilista che ha causato l’incidente non sia l’unico responsabile delle conseguenze del sinistro (la morte o il ferimento di altre persone). La sua colpa potrebbe essere condivisa con altri che, indirettamente, hanno provocato l’incidente. Si pensi al proprietario di una strada che non ha collocato dei segnali essenziali o che non ha tagliato delle piante che impediscono la corretta visibilità. Si pensi a chi gestisce una rete stradale in cattive condizioni, piena di buche e senza la necessaria manutenzione. O ancora: si pensi a chi mette nelle mani del proprio lavoratore una macchina aziendale non adatta alle sue caratteristiche di guida (un’auto di grossa cilindrata ad un conducente inesperto, ad esempio) o potenzialmente pericolosa (non è stato effettuato il tagliando sulla vettura). O un secondo automobilista coinvolto in un incidente perché non manteneva la corretta distanza di sicurezza. Senza dimenticare che l’incidente potrebbe non avere provocato la morte di una persona, ma che il decesso sia sopraggiunto per un’errata manovra dei soccorritori. Ecco, allora, che quel lavoro degli inquirenti a cui si faceva riferimento prima deve garantire al magistrato un quadro il più preciso possibile sulla dinamica degli eventi, che dia la possibilità di conoscere eventuali concause. Un minimo errore in questa fase potrebbe essere fatale per l’imputato.

[1] Art. 589 bis cod. str. [2] Art. 590 bis cod. str. [3] Artt. 224 e 359 bis cod. proc. pen.

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