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Strisce blu: tempo scaduto, multa valida


Se, dopo la sosta dell’auto sulle strisce blu, il tagliando esposto sul cruscotto risulta scaduto per decorso del tempo pagato, il vigile può elevare la multa. Contrordine della Cassazione: sono valide le multe elevate sulle strisce blu perché l’orario del ticket è scaduto e non è stato rinnovato. La sentenza [1] finisce per contrastare il parere dato l’anno scorso dal Ministero dei Trasporti [2] secondo cui non esiste una norma del codice della strada che sanzioni il mancato rinnovo del tagliando di parcheggio. Invece, secondo i giudici supremi, la disposizione esiste ed è inserita nel codice della strada [3]; risultato: chi lascia l’auto sulle strisce blu e si dimentica poi di rinnovare il ticket subisce la stessa multa di chi non paga sin dall’inizio. Tale comportamento si risolve infatti in un danno erariale a discapito del Comune, secondo quanto, in passato, chiarito dalla Corte dei Conti [4]. La questione delle multe sulle strisce blu per ticket scaduto ha tenuto banco, nelle aule dei tribunali, negli scorsi due anni. Abbiamo fatto il punto della situazione nella guida “Strisce blu: scaduto l’orario del ticket non c’è multa”. Al di là però del fatto che un ricorso al giudice di pace per poche decine di euro di multa diventa spesso antieconomico – posto peraltro che, anche in caso di condanna del Comune alle spese processuali, diventa sempre più difficile recuperare i soldi dalle disastrate casse dell’amministrazione – ora la faccenda si fa più complicata essendo intervenuto l’autorevole precedente della Cassazione, precedente che si schiera a favore dei vigili e contro gli automobilisti. In passato lo stesso ministero – a seguito di alcune famose sentenze dei giudici di primo grado – aveva ammesso che la multa per ticket scaduto sulle strisce blu sarebbe illegittima: seppur esiste, infatti, la norma del codice della strada che impone il pagamento del tagliando all’atto della sosta sulle aree a pagamento, manca quella che obbliga al rinnovo dello stesso alla scadenza dell’orario coperto dal primo pagamento. Il che significherebbe che l’automobilista ben potrebbe pagare il tagliando per pochi minuti e poi lasciare l’auto sulle strisce blu per tutto il giorno, senza preoccuparsi del rinnovo. Mancando la norma, non scatterebbe alcun illecito amministrativo, ma – a tutto voler concedere – solo un illecito civile per mancato pagamento di una prestazione contrattuale: il che legittimerebbe la P.A. ad attivare i normali sistemi di recupero del credito (decreto ingiuntivo), i quali però si rivelerebbero del tutto sproporzionati per piccole somme.

Il ministero aveva poi chiarito che alla lacuna legislativa possono porre rimedio le amministrazioni comunali con un provvedimento locale che disciplini le aree di sosta a pagamento, stabilendo le relative multe. Cosa che quasi nessun Comune ha fatto. Così le multe resterebbero tutte nulle. Un’interpretazione però non condivisa oggi dalla Cassazione secondo cui, invece, la multa per orario scaduto sulle strisce blu è pienamente legittima, ponendo in tal caso l’automobilista un comportamento classificabile come danno erariale. Tutto da rifare quindi, almeno per quanti avevano sperato di usufruire degli spazi di sosta a pagamento senza pagare grandi cifre.

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 giugno – 3 agosto 2016, n. 16258 Presidente Petitti – Relatore Giusti

Ritenuto in fatto

1. – Decidendo in grado di appello, il Tribunale di Chiavari, con sentenza depositata il 20 dicembre 2012, in riforma della pronuncia di primo grado del Giudice di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da M.A. avverso il verbale di contestazione n. 18675/11, emesso dalla Polizia municipale di Chiavari, per la violazione dell’art. 7, comma 15, del codice della strada, per avere il M. sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo solo per l’ora precedente a quella dell’accertamento.

2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2013, sulla base di un motivo. L’intimato Comune ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base di relazione del consigliere designato ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale ha replicato, con memoria, il ricorrente. La VI-2 Sezione, con ordinanza interlocutoria 20 aprile 2015, n. 8012, ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza.

[1] Cass. sent. n. 16258/16. [2] Ministero delle Infrastrutture, parere n. 2074/2015. [3] Art. 7 co. 15 cod. str. [4] Corte Conti, sent. n. 888/2012.

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