top of page

La polizia municipale può elevare multe in un altro Comune?


Gli agenti della Polizia Municipale possono elevare le multe solo nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Se l’auto della polizia supera di un centimetro il confine del Comune di appartenenza non può più elevare multe anche se si accorge di una contravvenzione “in flagranza”. Questo significa che se la violazione del codice della strada dovesse essere commessa nel territorio di un Comune diverso, il vigile urbano nulla potrebbe fare e l’eventuale multa è da considerarsi nulla. Non solo: una volta finito l’orario di servizio, la multa del vigile urbano è nulla. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza del 2008 [1] che contraddice, in parte, anche quanto dichiarato da una recente pronuncia del Tribunale di Trento [2] secondo cui la multa del vigile in borghese sarebbe invece sempre valida (leggi, a riguardo, l’altro articolo di oggi sul tema: “Un vigile in borghese fuori servizio può fare multe?”). La Suprema Corte ha chiarito che gli appartenenti alla polizia municipale [3] hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nel territorio del Comune di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza ecc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio: essi, quindi, possono fare multe ovunque si trovino e sconfinare dal territorio di un Comune ad un altro, eventualmente gettandosi all'inseguimento dell’auto del trasgressore, senza subire limitazioni geografiche. Al contrario gli appartenenti al corpo della Polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche le multe relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed a condizione che siano effettivamente in servizio.

[1] Cass. sent. n. 5771/2008. [2] Trib. Trento sent. n. 470/16. [3] Ai sensi dell’art. 57 c.p.p. e 5 l. 7 marzo 1986 n. 65.

Segui La Gentile S.r.l. sui principali social e su www.lagentile.eu.

bottom of page