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Tamponamento a catena, scatta il penale?



Ci può essere condanna penale e reato di lesioni personali per il tamponamento a catena a condizione che gli altri conducenti non vengano multati per distanze di sicurezza non rispettate.

Anche per aver provocato un tamponamento a catena si può andare in carcere. Salvo però dimostrare – e l’onere della prova è tutto a carico di chi tampona – che anche le altre auto erano in infrazione per non aver rispettato i limiti di velocità e di distanza. È quanto chiarisce il giudice di Pace di Milano con una recente sentenza [1].


Quando, per propria colpa o inosservanza delle norme del codice della strada, si commette un incidente stradale e si ferisce un altro automobilista non ci sono solo i danni fisici e al mezzo da risarcire, ma scattano anche conseguenze più gravi che possono comportare un vero e proprio calvario giudiziario. Entriamo infatti nel “penale” e si viene processati per il reato di lesioni colpose [2]. La pena base va da tre mesi a un anno per le lesioni gravi, mentre sale da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Per le lesioni non gravi invece la reclusione è di tre mesi o, in alternativa, c’è una multa fino a 309 euro. Se poi si causa la morte di una persona, le conseguenze sono nefaste a seguito della nuova normativa sull'omicidio stradale.


In caso di tamponamento, la colpa è sempre di chi tampona? No; ma a carico suo si applica già una presunzione di colpa. Presunzione dalla quale si può uscire solo a condizione fornire una duplice prova:


di aver rispettato le norme del codice della strada e quelle di prudenza consigliate dal caso concreto; che l’automobilista danneggiato era, invece, in una condizione di guida imprudente o, comunque, non rispettosa del codice.

In buona sostanza, chi tampona si presume responsabile, ma non per questo non può salvarsi dalle accuse. Il punto è, però, che se c’è anche il ferito allora la questione si fa più delicata perché, anche se c’è tamponamento a catena scatta il penale.


Come si può evitare il reato? La soluzione è scritta proprio nella sentenza in commento.


Chi tampona deve riuscire a fornire la prova che almeno il veicolo tamponato (quando non anche tutti gli altri coinvolti nello scontro a catena) viaggiava senza osservare le norme di sicurezza e quelle sui limiti di velocità. Così, anche se il mezzo condotto dalla parte offesa viene multato per eccesso di velocità c’è buona possibilità di venire assolti perché «il fatto non sussiste».


A tal fine può risultare decisivo il rapporto della polizia stradale: quand'anche la volante accorsa sul luogo del sinistro accerti che l’auto del tamponante superava i limiti di velocità, qualora le condizioni della strada e del meteo imponevano di moderare la velocità a tutti gli altri guidatori coinvolti nel tamponamento a catena, ci si salva dal procedimento penale: mancano elementi di prova sufficienti per escludere che le lesioni subite dal/i tamponato/i siano da addebitare alla sua/loro stessa imprudente condotta di guida.


[1] G.d.P. Milano, sent. n. 169/2017. [2] Art. 590 cod. pen.


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