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Comportamento dopo l’incidente stradale: sosta e soccorso



Commette reato chi, dopo un incidente con feriti anche lievi si allontana o si ferma per pochi minuti. Chi causa un incidente stradale ha l’obbligo di fermarsi non solo per prestare soccorso a coloro che hanno riportato ferite fisiche, ma anche per consentire la propria identificazione alla polizia, che dovrà accorrere onde accertare la dinamica del sinistro e le relative responsabilità. In caso contrario, scatta un reato previsto dal codice della strada [1]. La norma, infatti, stabilisce che, in caso di incidente con danno alle persone, chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché con sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Ma attenzione: «fermarsi» non significa semplicemente scendere dall'auto e accertarsi del buon stato di salute dell’altro conducente e, magari, subito dopo, allontanarsi dopo aver appurato che nessuno si è fatto male seriamente. Né è possibile giustificarsi sostenendo che ci si è allontanati solo per cercare un posto più comodo dove lasciare l’auto senza intralciare il traffico. Il giusto comportamento in caso di incidente stradale impone l’obbligo di attendere la polizia, che interverrà per prendere le targhe e i nominativi dei conducenti, per fare le dovute rilevazioni e redigere il verbale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [2].


Gli obblighi prescritti dall'articolo in questione [1], tra cui appunto quello di fermarsi, rispondono alla «necessità di accertare le modalità del sinistro e identificare coloro che ne siano coinvolti». È però idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro «una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime attività d’indagine». Oltre all'obbligo suddetto dell’identificazione, il codice della strada impone anche l’obbligo di prestare soccorso alle persone ferite; chi non lo fa è punito con la reclusione da un anno a tre anni, con sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni [3].


[1] Art. 189 cod. str. co. 6. [2] Cass. sent. n. 11751/17 del 10.03.2017. [3] Art. 189 cod. str. co. 7.



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