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Incidente stradale: quando responsabilità al 50%?



Presunzione di pari responsabilità e concorso di colpa nel caso di incidenti stradali: quale prova fornire per ottenere il risarcimento del danno dall'assicurazione.

Incidenti stradali: solo se riesci a dimostrare che la responsabilità dell’urto è dell’altro conducente e, nello stesso tempo, di aver rispettato il codice della strada e di aver fatto di tutto per evitare il sinistro, puoi sperare di ottenere un risarcimento integrale dall'assicurazione. Diversamente, scatta il concorso di colpa. La responsabilità al 50% è infatti la regola in caso di sinistri stradali e si applica tutte le volte in cui uno dei due automobilisti non riesce a fornire la predetta duplice prova. Ma procediamo con ordine e vediamo quando, in caso di incidenti stradali, c’è responsabilità al 50%.


Forse potrà sembrarti strano ciò che stiamo per dirti, ma nel campo dei sinistri stradali, si parte sempre da una presunzione di pari responsabilità o – altrimenti detto – concorso di colpa. La legge, infatti, presume che entrambi i conducenti siano responsabili al 50% dell’incidente, facendo ricadere su ciascuno di questi le colpe per l’urto. Ciò però non toglie che si possa dimostrare il contrario. Ma la prova deve essere particolarmente schiacciante. La presunzione di responsabilità al 50%

Il codice civile [1] stabilisce che, nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Tale presunzione di corresponsabilità opera nel solo caso in cui non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed in tal modo determinare con esattezza la responsabilità di ciascun conducente. Quest’ultima prova, però, è a carico del danneggiato. Per cui se nessuno dei due automobilisti riesce a dare prova di quali siano state le cause del sinistro (ossia dell’assenza di propria responsabilità e della violazione delle norme da parte dell’altro conducente) scatta la pari responsabilità al 50%.


Quando opera la responsabilità al 50%

La presunzione di responsabilità al 50% dei conducenti vale solo in caso di scontro tra veicoli: secondo la Cassazione, nel concetto di «scontro» si intende solo la collisione fisica tra veicoli (e non quindi nel caso di investimento di pedone o di fuoriuscita dell’auto dalla strada e urto contro la proprietà altrui). È indifferente che un veicolo sia in marcia o fermo in un luogo idoneo al traffico (come nel caso di un’auto parcheggiata ai margini della strada); pertanto rientra nel concetto di scontro qualsiasi urto che avvenga tra due veicoli in marcia, o tra uno in moto ed uno fermo.

La presunzione è parimenti ammessa nell’ipotesi di scontro tra un veicolo ed una motocicletta o una bicicletta, salvo che nel sinistro sia rimasta coinvolta una bicicletta condotta a mano da un pedone, non potendo ritenersi in tal caso quest’ultimo “conducente” del veicolo. La presunzione di pari responsabilità opera quando: è incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti; non si può accertare il comportamento specifico dei conducenti che ha causato il danno. Se queste prove non vengono fornite da nessuna delle due parti, scatta il concorso di colpa.


È appunto questo il senso della norma del codice civile: in caso di incidente, per superare la pari responsabilità al 50% non basta la colpa concreta di uno dei conducenti di un veicolo, ma bisogna anche provare di aver rispettato il codice della strada e alle norme di comune prudenza, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.


Tuttavia, una tale prova può essere fornita anche indirettamente dal conducente incolpevole, dimostrando il rapporto di causa-effetto tra il danno e il comportamento dell’altro conducente. Sarebbe del resto assurdo imporre al conducente incolpevole di vincere la presunzione di responsabilità al 50% anche se è dimostrato che il danno è riconducibile in via esclusiva alla condotta dell’altro conducente. In tale contesto, si è anche giunti ad affermare che, ove si accerti che lo scontro si è verificato per colpa (esclusiva) di uno dei conducenti e che viceversa nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

[1] Art. 2054 cod. civ.


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