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Incidente stradale, che fare se ti arriva una citazione in causa



La citazione in giudizio del titolare dell’auto di controparte è obbligatoria, ma la sua costituzione non sempre è necessaria e l’assicurazione, in questi casi, non risarcisce le spese processuali.

Se, dopo un incidente stradale, c’è contestazione tra i conducenti sulle effettive responsabilità, è molto probabile che si finisca in causa. Avviene cioè che entrambi gli automobilisti, non riconoscendo l’altrui ragione, forniscono alle rispettive assicurazioni una ricostruzione dell’incidente a sé favorevole, diffidando la propria compagnia dal pagare l’avversario e dall'aumentargli la classe di merito. Le assicurazioni – che non hanno bisogno di essere pregate per non pagare – fanno di conseguenza. Così, chi ritiene di aver ragione e vuole ottenere il risarcimento del danno, deve andare dall'avvocato affinché – esperito il previo ed obbligatorio tentativo di conciliazione – avvii la causa in tribunale o dal giudice di pace.


A questo punto viene il bello: chi inizia una causa non può limitarsi a citare solo l’assicurazione, ma deve anche chiamare in giudizio l’altro conducente, il quale è parte necessaria. Dunque, se hai fatto un incidente stradale e, dopo un po’, hai ricevuto una citazione in causa, ecco cosa devi fare.

Come abbiamo detto, la citazione dell’altro automobilista è un atto necessario. Quindi, non spaventarti se, dopo un incidente stradale, hai ricevuto un atto giudiziario con la citazione. Non si tratta, peraltro, di qualcosa che ha a che fare con il penale, ma verte solo sul risarcimento del danno ed è, quindi, una questione che riguarda solo la tua assicurazione e la controparte e la tua (la prima risponde comunque nei limiti del massimale per il quale ti sei assicurato).


Ora cerchiamo di capire che strategia devi adottare se hai ricevuto una citazione per un incidente stradale. La tua costituzione in causa non è necessaria. Si dovrà costituire invece la tua assicurazione, con avvocati pagati da questa. E ciò dovrebbe tranquillizzarti perché tu e la tua assicurazione portate avanti lo stesso interesse: quello di non pagare la controparte e di vincere il giudizio. Tu lo fai per non pagare un premio più alto, la compagnia per non dover versare il risarcimento. Ma in ogni caso l’obiettivo è comune. Inoltre i legali dell’assicurazione sono ormai esperti di questo tipo di pratiche e non hanno bisogno di ulteriori aiuti. È verosimile però che ti contattino per avere maggiori informazioni sulla vicenda come il nome dei testimoni o la descrizione dei fatti.


In ogni caso un suggerimento utile è quello di verificare che davvero l’assicurazione si costituisca in causa. Potrebbe infatti sfuggirle o disinteressarsene. In tal caso, dall'eventuale sconfitta, potresti subire un aumento del premio (ma non è detto: hai sempre la possibilità di contestare l’operato all'assicurazione e la sua difesa in causa, sostenendo che non sono state fatte valere le tue ragioni).

Sei sempre libero di costituirti in causa e di parteciparvi anche tu. In tal caso, però, dovrai anticipare i costi del tuo avvocato. Ne potrai chiedere la restituzione alla tua assicurazione solo alla fine del giudizio sulla scorta dell’obbligo, per quest’ultima, sancito dal codice civile [1], di tenerti indenne da ogni spesa sostenuta a seguito dell’incidente stradale.


Il codice a riguardo prevede che: «Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse». Sul punto è intervenuta, di recente, la Cassazione [2], sostenendo che la tua assicurazione è tenuta a rimborsarti le spese sostenute per la difesa in causa solo se la tua costituzione sia risultata davvero necessaria. In pratica – per ripetere le stesse parole della Corte – nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto dell’assicurato, volto ad ottenere la restituzione dall'assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l’assicurato abbia deciso di costituirsi in causa senza averne un effettivo interesse o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. Pertanto, se la condotta dell’assicurazione appare adeguata e, dunque, l’interesse dell’assicurato è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la re-fusione delle spese processuali.


Ma quando la costituzione dell’assicurato è necessaria? Quando ad esempio l’assicurazione ha omesso di sollevare determinate linee di difesa o comunque non si è costituita o lo ha fatto tardivamente, con conseguenti decadenze processuali.


L’assicurato deve fare in modo di evitare o diminuire il danno (cosiddetto obbligo di salvataggio, che costituisce una specificazione del generale obbligo di correttezza e buona fede); non deve dunque aggravare i costi dell’assicuratore assumendo iniziative che non gli arrecheranno vantaggio.


Se l’assicuratore si attiva con solerzia in giudizio per la difesa dell’assicurato (e di ciò non è provato che al momento della costituzione in giudizio si potesse legittimamente dubitare) non è utile la costituzione in giudizio dell’assicurato, le cui spese, dunque vengono considerate come “avventatamente sostenute”.


No, quindi, alla re-fusione delle spese se l’assicuratore difende adeguatamente l’assicurato.


[1] Art. 1917, co. 3, cod. civ. [2] Cass. sent. n. 9948/17 del 20.04.2017.


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