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A che serve il Cid in caso di incidente stradale?




Il cid o modello di constatazione amichevole di sinistro serve ad evitare che il soggetto responsabile possa ripensarci e ritrattare la propria versione sull'incidente.

Sono pochi gli automobilisti che, nel cruscotto della propria auto, conservano una copia del Cid, il modello di constatazione amichevole (di norma ritirabile gratuitamente presso l’assicurazione) da compilare in caso di incidente stradale.


Il Cid (anche chiamato «denuncia di sinistro») è costituito da tre fogli in cui vengono descritte, da parte dei conducenti coinvolti nel sinistro, tutti i dettagli relativi allo scontro tra le auto: data e luogo, dinamica, responsabilità, punti di contatto tra le auto, danni e presenza di eventuali testimoni. Puoi scaricare da internet il Cid anche cliccando qui: Download Cid online. Ma a cosa serve il Cid e che succede se non si dispone, nel momento di necessità, di una copia? Lo cercheremo di chiarire in questa veloce guida, anche alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Treviso [1].

Quando avviene un incidente stradale e gli automobilisti coinvolti sono d’accordo sulle rispettive responsabilità, possono compilare il Cid o modello di constatazione amichevole. A cosa serve il Cid? Il Cid funge da confessione. In buona sostanza, nel momento in cui le parti lo compilano si vincolano alla ricostruzione del sinistro da esse stesse fatta nel predetto documento. Il che significa che non possono più ritrattare quanto ivi affermato. È quindi da escludere che uno degli automobilisti, che prima compila e firma il Cid, poi possa dare alla propria assicurazione una ricostruzione differente della dinamica dello scontro.


A fronte dell’impegno per le parti di compilare il Cid, la compagnia assicurativa garantisce tempi più celeri nella liquidazione del risarcimento. L’assenza di contestazioni dovrebbe, infatti, rendere più agevole l’individuazione delle responsabilità e, quindi, la procedura di indennizzo. Ma non sempre avviene così. Questo perché la firma del Cid non vincola l’assicurazione. Che significa? Molto semplicemente che la compagnia non è tenuta a “dare per buono” ciò che i conducenti hanno scritto sul modulo di constatazione amichevole. Se così fosse, infatti, si agevolerebbero le frodi e le denunce di incidenti falsi (le parti potrebbero, infatti, mettersi preventivamente d’accordo e presentare un Cid falso). Invece l’assicurazione ha la possibilità – e così avviene di fatto – di eseguire ulteriori accertamenti per accertare che il sinistro sia effettivo (e non simulato) e che i danni siano davvero quelli indicati dalle parti. Insomma, il Cid non esclude l’istruttoria della compagnia e, a conti fatti, accorcia di poco i tempi del risarcimento.


E se l’assicurazione non paga? Che valore ha il Cid in causa? Anche in questo caso il modello di constatazione amichevole non vincola il giudice che può tenerne conto così come no; per cui, se le prove dimostrano che l’incidente non è mai avvenuto o è avvenuto secondo modalità diverse, il magistrato può non tenere conto del Cid. A conti fatti, è lecito chiedersi a cosa serve il Cid. Quantomeno – come abbiamo detto in apertura – a evitare che l’automobilista responsabile del sinistro ritratti la dichiarazione da lui fornita al momento stesso dell’urto. Ed è proprio questo che dice la sentenza in commento.


La dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, anche se resa dal responsabile del danno, e proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di «piena prova» e quindi non vincola né l’assicurazione né il giudice [2].


Cosa bisogna fare dopo che si è compilato il Cid? Bisogna portarlo presso la propria assicurazione per presentare la denuncia di sinistro. Già il Cid stesso funge da denuncia di sinistro. In forza di ciò, si può chiedere il risarcimento del danno alla compagnia. L’indennizzo viene anticipato dalla propria assicurazione che poi si rivale nei confronti di quella dell’effettivo responsabile.


Come detto, la compagnia svolge una previa istruttoria per verificare la fondatezza della domanda, ossia l’effettività dell’incidente e la quantificazione dei danni. Così è sua facoltà incaricare un proprio fiduciario per la ricostruzione della dinamica del sinistro, per la valutazione dei danni al mezzo e, se presenti, anche di quelli alla persona. Poi presenta una proposta di risarcimento (nel caso di importi bassi, invia direttamente un assegno al proprio assicurato, danneggiato dall'urto). Se l’interessato accetta, viene corrisposta la somma a «saldo e stralcio» ossia a compensazione di tutti i danni subiti. L’automobilista però può accettare «con riserva»: in questo caso, incassa la somma, ma si riserva la facoltà di agire in causa contro la compagnia per gli ulteriori danni (da dimostrare).

[1] Trib. Treviso, sent. n. 693/17 del 27.03.2017. [2] Cass. sent. n. 3567/13.


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