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Incidente per abbagliamento: conducente responsabile



Se provochiamo un sinistro stradale perché abbagliati dalla luce del sole siamo comunque responsabili dei danni causati: ecco perché.

In caso di incidente stradale per abbagliamento da raggi solari, il conducente è responsabile dei danni procurati a persone o cose. A stabilirlo è la Cassazione, secondo cui l’accecamento ad opera della luce del sole non esonera il guidatore dalla responsabilità [1]. Egli deve infatti arrestare la marcia o prendere le precauzioni necessarie per proseguire. In caso di sinistro potrebbe anche incorrere in responsabilità penali. Vediamo perché.


Cosa dice la legge

Secondo il nostro codice civile, «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno» [2]. Pertanto, spetta a chi guida dimostrare in giudizio che il danno (si tratti di lesioni personali o danneggiamento di altri veicoli) si è verificato nonostante tutti i suoi sforzi tesi ad evitarlo. Egli deve provare di aver preso tutte le precauzioni possibili e, quindi, di non aver potuto assolutamente evitare l’impatto con persone o cose.


Quanto detto vale a livello civile. Ma il guidatore potrebbe incorrere anche in responsabilità penale: specificamente, nel reato di lesioni colpose o, nei casi più tragici, in quello di omicidio colposo (oggi sono espressamente previsti i reati di «omicidio stradale» e «lesioni colpose stradali»). Per non rispondere penalmente dell’accaduto, il conducente deve dimostrare che l’incidente è stato provocato esclusivamente dal caso fortuito. Cos’è il caso fortuito

Il caso fortuito è individuato dalla giurisprudenza in un fattore sopravvenuto, imprevedibile, eccezionale che ha da solo causato l’evento. Nel gergo giuridico si dice che il caso fortuito spezza il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento dannoso che si è realizzato [3].


Nel caso dell’incidente stradale, l’elemento sopravvenuto, che non poteva essere previsto dal conducente del mezzo, deve essere stata come l’unica causa dell’incidente. Se ciò è avvenuto, il guidatore non potrà considerarsi responsabile.


Si pensi al conducente del veicolo che perda i sensi colpito da un malore improvviso di cui non percepiva precedenti avvisaglie (al contrario, se il soggetto si mette alla guida pur sentendo che qualcosa non va, porrà in essere una condotta colposa e quindi, risponderà del reato concretamente verificatosi). Altro caso di scuola è quello del pedone che attraversi repentinamente la strada per suicidarsi, causando un impatto inevitabile. Ancora, si pensi allo scoppio improvviso di un pneumatico che non presentava difetti di manutenzione.


L’incidente da abbagliamento solare

Applichiamo quanto appena affermato al caso che ci occupa. Stiamo viaggiando in macchina senza occhiali da sole e veniamo abbagliati dalla luce del sole che si riflette sul parabrezza. Attraversiamo un incrocio senza poter vedere niente e investiamo un pedone provocandogli lesioni fisiche. Siamo responsabili? Possiamo difenderci affermando che l’incidente si è verificato per l’intervento di un fattore non prevedibile? Secondo la Cassazione ciò non potrà avvenire: non si è in presenza di un’ipotesi di caso fortuito. L’abbagliamento del sole, infatti, non costituisce un fattore causale inaspettato ed eccezionale. Il conducente, prima di mettersi alla guida, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare possibili incidenti. Ad esempio, deve indossare occhiali da sole. O, se proprio la circolazione è impossibile, deve interrompere la marcia finché le condizioni non siano migliori. Il tutto per non creare intralcio alla circolazione, evitare possibili incidenti stradali e scongiurare eventuali lesioni fisiche ai pedoni.


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