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Incidente: conducente responsabile se il passeggero si fa male?


Chi guida l’auto ha la responsabilità penale per le lesioni riportate dal passeggero, ma il danno lo risarcisce la sua assicurazione.

Chi provoca un incidente stradale non deve solo farsi riparare l’auto, ma risponde anche delle conseguenze fisiche riportate dall'eventuale passeggero da lui trasportato. E se al risarcimento del danno (fisico e morale) riportato da quest’ultimo ci pensa sempre l’assicurazione del titolare dell’auto anche in caso di sua responsabilità per il sinistro, le conseguenze penali per le lesioni non si possono evitare. Insomma, il conducente è responsabile se il passeggero si fa male dopo un incidente stradale. È quanto si evince da una recente sentenza del tribunale di Firenze [1]. Ma procediamo con ordine.


Il conducente è responsabile penalmente per le lesioni del passeggero dovute alla sua guida imprudente


La responsabilità del conducente per l’infortunio del passeggero

Erroneamente si crede che, in caso di incidente stradale, il conducente sia responsabile solo delle lesioni procurate a eventuali pedoni o altri automobilisti, responsabilità resa tra l’altro ancora più grave dalla recente riforma sull'omicidio stradale. In realtà, chi guida deve preservare la sicurezza di qualsiasi persona, ivi compresi eventuali passeggeri all'interno della propria auto. L’automobilista, in altre parole, è garante della sicurezza di questi ultimi e risponde per i danni a questi procurati:

  • a livello penale, con la responsabilità personale;

  • a livello civile, per il tramite della propria assicurazione che verserà, al danneggiato, il risarcimento.

Tanto è vero che, secondo la Cassazione [2], in caso di incidente, il conducente è responsabile se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza. In base alle regole di comune diligenza, il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza; in caso contrario deve rifiutarsi di farlo salire in auto oppure, se ha già avviato la marcia, arrestarsi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il conducente risponde di omicidio colposo ove, a causa di un sinistro, il soggetto trasportato, sbalzato al di fuori del veicolo, deceda per le lesioni riportate. Anche se il mancato uso delle cinture di sicurezza è punito da una semplice sanzione amministrativa a carico di chi sia tenuto ad indossarle, il conducente dell’autoveicolo è comunque obbligato, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua renitenza, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia.


I danni al passeggero li paga sempre l’assicurazione del conducente, anche quando questi è responsabile dell’incidente.


Ma quando l’automobilista non è responsabile se il passeggero si fa male? Se riesce a dimostrare che l’infortunio non si sarebbe verificato se, ad esempio, la strada fosse stata in buone condizioni di manutenzione (si pensi alla consueta buca) o se il guardrail avrebbe potuto impedire le lesioni del terzo trasportato. Ed è proprio su questo punto che si sofferma la sentenza in commento. La responsabilità per il guardrail non in regola

Non può essere responsabile penalmente per le lesioni subite dal passeggero, il conducente nel caso in cui i danni siano determinati da fattori causali autonomi rispetto alla sua condotta. È il caso del guardrail in cattivo stato di manutenzione. Se le rilevazioni effettuate dal consulente del giudice dovessero rivelare che un guardrail ben saldato difficilmente avrebbe causato danni alle persone, il conducente non può subire il procedimento penale. Nel caso di specie, le lesioni riportate dal passeggero erano state causate dal sopravvenuto e imprevedibile malfunzionamento delle strutture di contenimento della strada che, comportandosi in modo anomalo, avevano casualmente determinato l’evento letale. Impossibile dunque condannare l’imputato per omicidio stradale. Tutt'al più andranno valutate le eventuali responsabilità dei soggetti incaricati della corretta installazione e manutenzione dei guardrail. Infatti la norma del codice della strada [3], che impone di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti “gli utenti della strada”, e non solo ai conducenti. Quindi anche ai soggetti della pubblica amministrazione tenuti alla manutenzione delle strade e dei guardrail.


L’ente proprietario di una strada destinata a uso pubblico ha una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti (ciò vale anche in caso concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale [4]).


Del resto il codice della strada [5] impone all'ente proprietario o concessionario della strada di provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.


[1] Trib. Firenze, sent. n. 1446/17 del 3.04.2017. [2] Cass. sent. n. 9311/2003, n. 9904/1996. [3] Art. 140 cod. str. [4] Cass. sent. n. 17070/16. [5] Art. 14 cod. str.


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