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Incidenti stradali: cambia il metodo per avere il risarcimento



La prova testimoniale non è più decisiva per definire colpe e responsabilità in uno scontro tra auto; la scatola nera fa invece piena prova. Risarcimenti uguali in tutta Italia.

Mutano profondamente le cause in materia di incidenti stradali e, quindi, le modalità per ottenere il risarcimento. A seguito della recente approvazione del decreto concorrenza (testo rimasto in gestazione circa 900 giorni, osteggiato in particolar modo dalle assicurazioni e da determinate categorie professionali), nuove regole sono state scritte in materia di identificazione dei testimoni, validità della prova all'interno del processo e determinazione del danno non patrimoniale. Di tanto conviene dare informazione in un’unica, riepilogativa, scheda. Ecco dunque come cambiano gli incidenti stradali e il metodo per avere il risarcimento.


Indice 1 Identificazione dei testimoni 2 La presenza della scatola nera 3 Perde valore il testimone in causa 4 Cessione del credito al carrozziere: addio preventivi 5 Sospetto frode: addio offerta di risarcimento 6 Entro quando fare causa all’assicurazione 7 Tabella nazionale sul danno biologico 8 Addio danno biologico permanente

Identificazione dei testimoni

Chi chiede il risarcimento alla propria assicurazione per un incidente stradale con danni solo alle auto e non alle persone (conducenti e trasportati) deve subito indicare i testimoni che hanno assistito allo scontro; se non lo fa, sarà l’assicurazione a ricordarglielo con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro ed a cui l’assicurato deve rispondere nei successivi 60 giorni. In caso di mancata indicazione, si perde il diritto a chiedere la prova testimoniale nella successiva ed eventuale causa che dovesse essere intrapresa contro la compagnia che abbia negato il risarcimento o abbia accordato un importo inferiore rispetto a quello preteso. L’obiettivo è quello di evitare testimoni di comodo.

Solo in tre casi si può ugualmente chiamare un testimone che non sia stato indicato nella denuncia di sinistro:

se, nell’immediatezza del fatto, vi è stata una oggettiva impossibilità all’identificazione dei testimoni; se i testimoni sono stati comunque identificati dalla polizia; in tutti gli incidenti con danni alle persone e non solo ai mezzi. Lo stesso testimone non potrà essere citato in più di tre cause nell'arco di cinque anni. Diversamente il giudice – che controllerà i nomi interfacciandosi a una apposita anagrafe degli incidenti – comunicherà il suo nome alla Procura della Repubblica al fine di verificare il reato di falsa testimonianza o frode all'assicurazione.

Di tanto abbiamo già parlato, in modo approfondito, nell'articolo Incidenti: i testimoni vanno indicati subito.


La presenza della scatola nera

Il decreto concorrenza dà poi la possibilità all'assicurato di montare sulla propria auto (a spese dell’assicurazione) una «scatola nera», un dispositivo elettronico dotato di un rilevatore gps in grado di registrare una grande quantità di dati sul comportamento del conducente alla guida, anche in caso di incidente. In questo modo sarà possibile ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le rispettive responsabilità. Chi accetta di montare la scatola nera sulla propria auto avrà diritto a uno sconto sull'assicurazione. Dall'altro lato, però, le rilevazioni della scatola nera avranno «pieno valore di prova»; in pratica avranno la stessa forza di un verbale della polizia stradale e difficilmente potranno essere contestate. In particolare, in caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti. L’assicurato ha il divieto di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione, si perde la riduzione del premio per la durata residua del contratto. Inoltre l’assicurato è tenuto alla restituzione di quanto ha indebitamente risparmiato, fatta salva una eventuale denuncia per frode.

Viene prevista la portabilità della scatola nera qualora l’automobilista cambi assicurazione e stipuli un nuovo contratto con una compagnia diversa da quella che ha installato il meccanismo.


Perde valore il testimone in causa

Fino a ieri, le cause di incidente stradale erano decise sulla base di tre elementi:

le rilevazioni della polizia eventualmente accorsa sul luogo del sinistro; gli agenti, di solito, prendono le “misure” relative alla posizione delle auto, alle strisce di frenata, alla distanza dalla linea di mezzeria e dal guardrail, ecc.; la perizia del consulente tecnico d’ufficio (cosiddetta Ctu), che tuttavia non è un mezzo di prova ma solo un ausilio per il giudice quando si tratta di analizzare questioni che richiedono specifiche competenze; la testimonianza. È quest’ultima certamente il mezzo di prova più importante laddove non vi siano prove fotografiche sufficienti (si pensi all’eventuale passaggio col rosso) o verbalizzazioni degli agenti di polizia. Il codice dà ampio potere al giudice di valutare l’attendibilità del testimone, per verificare se questi abbia realmente detto la verità e non sia caduto nella “tentazione” di dare giudizi personali. In base alla legge, il magistrato valuta i testimoni secondo il proprio «prudente apprezzamento», libero così di dare massima fede alle dichiarazioni dell’uno piuttosto che a quelle dell’altro. Oggi, con le nuove regole, in caso di incidente, le risultanze della scatola nera prevarranno sulle dichiarazioni dei testimoni. Se infatti le prime fanno «piena prova» e vincolano il giudice, le seconde invece lo lasciano maggiormente libero. Insomma, l’elemento chiave per stabilire il torto o la ragione di un incidente stradale – il classico testimone – perde il proprio ruolo a favore della tecnologia. La scatola nera diventa così il «testimone oculare» nella cause di incidenti stradali mentre il testimone «umano» viene svalutato e sospettato.


Cessione del credito al carrozziere: addio preventivi

Altra novità in materia di risarcimento del danno riguarda la trasparenza della procedura di risarcimento. Il danneggiato può cedere il proprio credito nei confronti dell’assicurazione al carrozziere che gli ripara gratuitamente l’auto. In tal caso l’officina aggiusta subito il mezzo incidentato senza chiedere alcun compenso all’automobilista, subentrando al suo posto in tutti i diritti verso l’assicurazione con riferimento al pagamento dell’indennizzo. Tuttavia tale possibilità è subordinata alla emissione della fattura. In altre parole l’officina che chiede il risarcimento del danno al mezzo deve esibire all’assicurazione non più un semplice preventivo, ma il documento fiscale ufficiale – la fattura – della riparazione. Il che significa che prima si procede a far riparare il mezzo e poi si ottiene l’indennizzo.


Sospetto frode: addio offerta di risarcimento

Attualmente, l’assicurazione è obbligata a fare un’offerta formale al danneggiato entro 60 giorni in caso di danni a cose, ed entro 90 in caso di danni a persone. La legge sulla concorrenza dà però diritto alla compagnia a non formulare alcuna offerta, a seguito della consultazione della banca dati sinistri, riscontra almeno due «parametri di significatività». In pratica, il risarcimento deve prima passare sotto un preventivo controllo per scongiurare possibili raggiri, con l’obiettivo di mettere in un angolo i furbetti del sinistro e abbassare i premi per chi si comporta correttamente. L’offerta risarcitoria potrà essere omessa in presenza di elementi sintomi di frode ricavabili dall'archivio informatico integrato dell’Ivass (sostituisce la banca dati sinistri), dai dispositivi elettronici installati sui veicoli (scatola nera o equivalenti, oppure il meccanismo che impedisce l’avvio del veicolo in caso di tasso alcolemico elevato) o ancora da una perizia, da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (si pensi al caso in cui, dal database, risulti che il danno è stato già risarcito).

Dunque se dalla consultazione dell’archivio informatico risultano indici di anomalia, definiti dall’Ivass con apposito provvedimento, o altri indicatori di frode sono segnalati dai dispositivi elettronici che registrano l’attività del veicolo o sono accertati con una perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.


Entro quando fare causa all'assicurazione

Qualora l’assicurazione rifiuti di formulare l’offerta di risarcimento, la causa per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di 60 giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.


Tabella nazionale sul danno biologico

Con la legge sulla Concorrenza viene prevista l’istituzione di una tabella nazionale unica per i danni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti (cosiddette macrolesioni) e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del danneggiato.

Viene altresì prevista la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (tabella per le microlesioni).

Le tabelle saranno aggiornate annualmente all’Istat.

L’importo relativo ad ogni giorno di inabilità relativa corrisponde a 46,10 euro.

Il risarcimento potrà essere aumentato dal giudice, nei singoli casi, se le menomazioni accertate ledono aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (oppure, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità).

Le soglie per l’adeguamento giudiziale dell’importo del danno raggiungono il 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.


Addio danno biologico permanente

In base alla legge sulla concorrenza, le lesioni di lieve entità, che non possono essere accertate con esami clinici strumentali obiettivi, non danno diritto al risarcimento per danno biologico permanente. Tuttavia, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazione, è ammesso però un esame visivo ai fini della loro risarcibilità per danno biologico permanente.


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