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Incidente: quando prestare soccorso è obbligatorio


Gli obblighi in capo all'automobilista coinvolto in un sinistro stradale: non fuggire, aspettare la polizia e chiamare le autorità in caso di feriti.

Quando si è coinvolti in un incidente stradale è facile farsi prendere dal panico, dall'ira, dall'ansia, dallo sconforto. C’è chi, addirittura, non riesce più a salire su un’auto per mesi. Tuttavia, lo stato confusionale, la paura di aver ferito gravemente una persona, il timore di essere minacciati o malmenati dall'altro automobilista non sono una giustificazione per scappare. Difatti il principale obbligo di ogni automobilista in caso di incidente stradale è quello di fermarsi. Ma non solo. Se ci sono feriti, bisogna anche chiamare le autorità e attendere il loro arrivo. Sono obblighi talmente importanti che, in caso di violazione, scattano ben due diversi reati e si rischia finanche l’arresto in flagranza. Insomma, in caso di scontro tra auto non farti sopraffare dalla paura, ma cerca di tenere a mente i consigli di questa breve guida dedicata appunto all'incidente stradale e a quando prestare soccorso è obbligatorio.


Indice

  1. Incidente senza feriti: che fare?

  2. Incidente con feriti: che fare?

  • Obbligo di attendere l’arrivo delle autorità

  • Obbligo di prestare soccorso

  1. Se ci sono animali feriti

Incidente senza feriti: che fare?

In caso di incidente senza feriti bisogna fermarsi e fornire all'altro conducente i dati della propria patente e assicurazione, anche se si ritiene di essere dalla parte della ragione e di non dover risarcire nulla a nessuno (in tal caso, in un successivo momento, ci si potrà recare alla propria assicurazione, raccontare la dinamica del sinistro e diffidare l’agente dall'indennizzare la controparte, con riserva in difetto di non pagare l’aumento della classe di rischio «bonus/malus»). Quindi, chiunque resta, anche se lievemente, coinvolto in uno scontro tra auto (fosse anche l’impatto tra gli specchietti retrovisori) deve accostare, fare in modo di non intralciare il traffico e dialogare con l’altro automobilista.

Se c’è intesa sulle responsabilità sarà opportuno redigere il Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole e firmarlo congiuntamente. Esso agevolerà la pratica di risarcimento anche se non vincola l’assicurazione che ben potrebbe dissentire dalla dinamica ricostruita dai conducenti (diversamente si agevolerebbero le frodi assicurative). Anche se la controparte non vuole firmare il Cid, può farlo anche il singolo automobilista e consegnarlo alla propria compagnia.

Se l’automobilista in qualsiasi modo coinvolto in un sinistro (anche se si tratta, ad esempio, di quello “tamponato”) va via senza fermarsi, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 294 a 1.174 euro; se i danni alle auto sono gravi si rischia anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi [1].


Incidente con feriti: che fare?

Nel caso in cui dall'incidente sono derivati danni a persone, l’automobilista ha due obblighi, entrambi sanzionati penalmente: il primo con il reato di fuga, il secondo con quello di omissione di soccorso. Vediamoli singolarmente. Obbligo di attendere l’arrivo delle autorità

Il primo obbligo dell’automobilista è quello di non allontanarsi dal luogo del sinistro e di non spostare l’automobile sempre che ciò non pregiudichi la circolazione. È quindi obbligatorio, ad esempio, collocare il triangolo rosso di segnalazione agli altri conducenti. Commette reato colui che, ritenendo che l’altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana anche col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è necessario non tanto quando ci sia un soggetto che abbia necessità di soccorso, ma per il semplice fatto che le autorità hanno l’obbligo di effettuare le rilevazioni, prendere le misure sulla strada, sui luoghi di contatto, scattare le foto, prendere informazioni da eventuali testimoni al fine di individuare le rispettive responsabilità. Il verbale infatti servirà alle assicurazioni per comprendere chi dei due deve essere risarcito. Chi scappa nonostante la presenza di feriti sul luogo del sinistro rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Si può procedere all’arresto in flagranza del reo [2].

Dopo quanto tempo si può ripartire? Bisogna attendere l’arrivo delle autorità e l’espletamento delle formalità da parte di queste (identificazioni dei presenti, rilevazioni, ecc.). Commette reato chi si allontana anche per pochi minuti, con la scusa della ricerca di un parcheggio ove collocare l’auto per non dare fastidio al traffico.


Obbligo di prestare soccorso

Sempre il codice della strada prevede l’obbligo, per qualsiasi automobilista coinvolto nel sinistro, ed a prescindere dal fatto che sia o meno sua la responsabilità per lo scontro, di chiamare le autorità in presenza di persone ferite e bisognose. Le autorità sono ad esempio l’ambulanza, il 118, la polizia, i carabinieri, ecc. In base al codice della strada, chiunque non ottempera all'obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni [3]. La stessa condotta però è sanzionata anche dal codice penale che prevede il reato di omissione di soccorso [4] La presenza di altri soccorritori come, ad esempio, un medico che passava casualmente sul luogo, non autorizza l’automobilista ad allontanarsi. Egli deve comunque chiamare le autorità preposte e attenderne l’arrivo.

Se nel caso di fuga, si prescinde dallo stato di bisogno del danneggiato (per cui si ha sempre l’obbligo di fermarsi se vi sono danni a persone), in quello di omissione di soccorso il bisogno deve essere effettivo.

Attenzione: l’obbligo di «prestare soccorso» ai feriti bisognosi non vuol dire che bisogna improvvisarsi medici e, ad esempio, estrarre i corpi delle auto, ma semplicemente prendere il telefonino e chiamare gli “addetti ai lavori”. Non commette reato, dunque, chi, trovandosi davanti ad un incidente grave con delle persone all’interno di una macchina disfatta, non osa toccarle per evitare di compromettere il loro stato di salute ma chiama subito un’ambulanza, la Polizia, i Carabinieri (leggi: Un passante deve aiutare i feriti di un incidente?).

Dopo quanto tempo si può ripartire? Per evitare il reato non basta chiamare la polizia o le altre autorità, ma bisogna necessariamente attenderle.

Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto [5], a meno che nelle 24 ore successive al fattaccio si metta a disposizione della Polizia giudiziaria. A costui verrà contestato anche il reato di omissione di soccorso per non aver prestato assistenza alle persone ferite.

Attenzione: se il codice della strada [2] individua come soggetti tenuti a prestare soccorso ai feriti solo quelli coinvolti nel sinistro (anche se non ne sono responsabili), il codice penale [4] stabilisce l’obbligo di prestare il soccorso nei confronti di chiunque, anche del semplice passante che, ad esempio, abbia visto un motociclista per strada agonizzante. La norma infatti recita nel seguente (e generico) modo: «Chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro». Se ci sono animali feriti

Se a seguito dell’incidente sono risultati feriti animali di affezione, da reddito o protetti (non quindi qualsiasi animale, ma ad esempio cani e gatti, mucche e cavalli, pecore), l’automobilista ha l’obbligo di fermarsi e di soccorrere gli animali o di chiamare chi ha le relative competenze. Diversamente scatta la multa da euro 82 a euro 328.

[1] Art. 189 cod. str. co. 5 [2] Art. 189 cod. str. co. 6 [3] Art. 189 cod. str. co. 7 [4] Art. 593 cod. pen. [5] Art. 381 cod. proc. pen.


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